Rinuncia ai titoli edilizi esclude il nesso causale con l’inedificabilità (Cons. Stato n. 5271 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La volontaria rinuncia ai titoli edilizi elide in radice il nesso causale tra la sopravvenuta disciplina urbanistica restrittiva e il danno lamentato per perdita della capacità edificatoria. La rinuncia impedisce di configurare un’aspettativa qualificata alla conservazione della destinazione edificatoria, rendendo irrilevante la proroga legale dei titoli di cui all’art. 30, comma 3, del d.l. n. 69 del 2013. È contraddittorio il comportamento della parte che, dopo aver abdicato ai titoli, invochi il risarcimento del danno per la perdita della possibilità di edificare. La riproposizione dei motivi di primo grado, priva di specifiche censure alla sentenza appellata, resta assorbita dall’infondatezza del motivo dirimente.
Il Fatto
Una società divenuta proprietaria di un’area edificabile nel territorio comunale ha agito per il risarcimento del danno asseritamente derivante dagli atti di pianificazione che avevano impresso all’area un regime di inedificabilità, con contestuale accertamento dell’illegittimità del comportamento dell’amministrazione. La precedente proprietaria, titolare di tre permessi di costruire rilasciati nel 2011, aveva in precedenza comunicato la rinuncia all’attuazione dei titoli, chiedendo il rimborso del contributo versato e lo svincolo delle fideiussioni, istanze poi accolte.
Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria, ravvisando nella rinuncia la causa della perdita dell’aspettativa edificatoria e riconducendo la scelta di pianificazione alla discrezionalità dell’amministrazione. La società ha proposto appello con quattro motivi, contestando la valutazione della rinuncia, la legittimità della variante e la lesione della buona fede.
La Motivazione della Corte
Il Collegio definisce anzitutto il perimetro della domanda, incentrata sulla condanna al risarcimento per l’adozione degli atti di pianificazione e sull’accertamento dell’illegittimità del comportamento dell’amministrazione. Su questa base ritiene dirimente l’infondatezza del primo motivo, che investe il rilievo decisivo attribuito alla rinuncia.
La sentenza di primo grado aveva già osservato come la società avesse comunicato la rinuncia all’attuazione dei permessi senza alcuna precisazione sulle ragioni economiche addotte solo in giudizio. Il Consiglio di Stato conferma che ogni motivo meramente soggettivo, e non esplicitato nell’istanza, è irrilevante rispetto agli effetti dell’atto abdicativo.
Il passaggio centrale è la elisione del nesso causale. La volontaria rinuncia ai titoli edilizi esclude in radice che il nuovo regime urbanistico possa porsi come causa del danno per perdita delle possibilità edificatorie, proprio perché alla base vi è una precedente volontà abdicativa. Ne deriva, secondo il Collegio, l’irrilevanza della proroga invocata dall’appellante.
Da qui la rilevazione del contraddittorio comportamento della parte privata, che prima rinuncia ai titoli e poi ne invoca il valore economico perduto: un’incoerenza che il giudice amministrativo non può avallare. Gli altri motivi, pur potenzialmente affetti da inammissibilità per la loro natura meramente riproduttiva dei motivi di primo grado, sono assorbiti, poiché l’elisione del nesso causale impedisce di per sé l’accoglimento della domanda risarcitoria.
L’appello è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese processuali in considerazione delle peculiarità del caso concreto.
Nota della Redazione
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