Socio di s.n.c.: riscossione senza notifica personale delle cartelle (Cass. civ. Sez. V n. 30634 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il socio di società in nome collettivo risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti fiscali sociali sorti durante il periodo della propria partecipazione. Ai sensi degli artt. 2290, 2291 e 2312 cod. civ. e degli artt. 25 e 50 d.P.R. n. 602/1973, l’amministrazione finanziaria può notificare direttamente al socio l’intimazione di pagamento, senza necessità di previa notifica personale delle cartelle emesse verso la società, purché queste siano state regolarmente notificate all’ente collettivo. La mancata notifica personale delle cartelle non determina automaticamente la nullità dell’intimazione, ove questa sia stata regolarmente notificata e abbia consentito al contribuente di contestare anche la pretesa tributaria sottostante. Il diritto di difesa resta garantito dall’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, che consente di impugnare l’atto notificato unitamente agli atti presupposti non conosciuti.
Il Fatto
Il giudizio origina dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata a una contribuente, già socia di una società in nome collettivo. Le pretese tributarie sottese derivavano da controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 sulle dichiarazioni della società, per gli anni d’imposta 2001-2004; i controlli avevano rilevato l’omesso versamento di IVA, IRPEF e relative addizionali.
La contribuente era stata socia nel periodo di insorgenza dei debiti. Eccepiva l’omessa notifica in proprio favore delle cartelle e degli atti prodromici, la decadenza dal potere di riscossione e la prescrizione. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva solo in parte il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello principale della contribuente e rigettava quello incidentale dell’Agenzia. L’Agenzia ricorreva in cassazione con un solo motivo; la contribuente resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Il motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2290, 2291 e 2312 cod. civ. e degli artt. 25 e 50 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La Corte di merito aveva ritenuto leso il diritto di difesa del socio per la sola notifica dell’intimazione non preceduta dalle cartelle, notificate alla sola società.
La Corte ritiene il motivo fondato. Il socio di società di persone, in forza degli artt. 2290 e 2291 cod. civ., risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali sorti durante la partecipazione. La normativa speciale sulla riscossione a mezzo ruolo legittima l’amministrazione a procedere verso il socio senza notifica personale delle cartelle, purché queste siano state regolarmente notificate alla società.
Tale prerogativa si giustifica nella natura della responsabilità solidale, che implica piena conoscenza e condivisione degli obblighi fiscali. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’avviso di mora può essere notificato direttamente al socio, ancorché receduto, senza che rilevi la sua estraneità agli atti di accertamento, essendo il diritto di difesa garantito dalla facoltà di impugnare l’atto notificato insieme a quelli presupposti (Cass. n. 27189 del 2014; Cass. n. 20704 del 2014; Cass. n. 21618 del 2015; Cass. n. 25765 del 2014; Cass. Sez. Un. n. 8279 del 2008; più recentemente Cass. n. 20476 del 2025).
La Corte richiama altresì il principio per cui, ove il socio abbia receduto prima della notifica del primo atto impositivo alla società, la cartella a lui notificata deve illustrare gli elementi di fatto e le ragioni di diritto della pretesa, non potendo limitarsi a rinviare all’avviso notificato alla società (Cass. n. 1281 del 2020). Nel caso di specie, la contribuente era socia nel periodo di insorgenza dei debiti, ha ricevuto l’intimazione e ha potuto pienamente difendersi, deducendo vizi dell’intimazione e degli atti presupposti.
La mancata notifica personale delle cartelle non è dunque idonea a determinare l’illegittimità della riscossione. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, per nuovo esame e regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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