Rinnovo della notifica del ricorso non eseguito: inammissibilità e non improcedibilità (Cass. civ. Sez. II n. 21574 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, l’art. 371-bis cod. proc. civ., che impone a pena di improcedibilità il deposito del ricorso notificato entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, si applica, per interpretazione estensiva, non solo all’ipotesi di integrazione del contraddittorio verso il litisconsorte necessario, ma anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto il rinnovo della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. Quando però non ricorre il deposito tardivo dell’atto di integrazione, ma la più radicale inottemperanza all’ordine impartito dalla Corte, la pronuncia è di inammissibilità e non di improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
Un automobilista proponeva ricorso davanti al Giudice di Pace di Nuoro in opposizione al verbale di ritiro della patente di guida e al conseguente provvedimento prefettizio di sospensione della validità del titolo per un anno, adottato in seguito a guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore ai limiti.
Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, ritenendo applicabile la norma speciale dell’art. 186, comma 9, cod. strada in luogo dell’art. 223 cod. strada. Il Tribunale di Nuoro respingeva l’appello della Prefettura con la medesima motivazione. La Prefettura ricorreva allora per cassazione; l’intimato non svolgeva difese. La Corte rilevava la nullità della notifica del ricorso, eseguita presso il difensore di primo grado anziché quello di secondo grado, e disponeva la rinnovazione della notifica con ordinanza interlocutoria. Dalla certificazione di cancelleria risultava che la ricorrente non aveva depositato nei termini l’atto di rinnovazione.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda le conseguenze processuali dell’ordine di rinnovo della notificazione del ricorso per cassazione impartito ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. e non ottemperato dalla parte ricorrente.
La Corte muove dall’art. 371-bis cod. proc. civ., che sanziona con l’improcedibilità il mancato deposito del ricorso notificato nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato. Il collegio ricorda di aver già affermato che tale disciplina non riguarda soltanto l’integrazione del contraddittorio verso il litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato notificato, ma si estende, per interpretazione estensiva, all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto il rinnovo della notificazione.
Il passaggio decisivo riguarda la qualificazione dell’esito. La Corte distingue tra il deposito tardivo dell’atto di integrazione del contraddittorio e l’ipotesi più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito dal giudice di legittimità. Solo la prima integra la fattispecie della improcedibilità; la seconda, invece, impone una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Il principio è ricondotto al precedente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14150 del 2022, richiamato con numerosi riferimenti conformi. Su questa base la Corte dichiara inammissibile il ricorso, senza alcuna pronuncia sulle spese, non essendovi parti controricorrenti.
Il collegio esclude infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, richiamando Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29.01.2016, Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14.03.2014 e Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20.02.2020.
Nota della Redazione
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