Contributo unificato e motivi aggiunti sull’efficacia dell’aggiudicazione (Cass. civ. Sez. V n. 13676 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In un giudizio amministrativo avente ad oggetto l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva di un appalto, la proposizione di motivi aggiunti con cui si chieda l’annullamento del successivo atto di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione non determina l’obbligo di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 6 bis, lett. e), d.P.R. n. 115/2002. Gli atti impugnati, benché distinti, sono legati da un nesso di pregiudizialità logico-giuridica e vanno ricondotti a un’unica procedura di aggiudicazione. La norma sul contributo unificato deve essere interpretata alla luce del principio di effettività desumibile dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla direttiva n. 89/665/CEE, come letti dalla giurisprudenza europea.

Il Fatto

Una società aveva instaurato un giudizio amministrativo innanzi al T.a.r. Basilicata per impugnare la delibera di assegnazione definitiva del servizio di trasporto scolastico ad altra ditta. Nel corso del giudizio aveva proposto motivi aggiunti per l’annullamento della successiva dichiarazione di efficacia della medesima aggiudicazione.

Il T.a.r. aveva emesso un avviso di accertamento per il mancato pagamento del contributo unificato dovuto per la proposizione dei motivi aggiunti. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che i motivi aggiunti non avessero ampliato la domanda; la CTR della Basilicata aveva riformato la pronuncia, sul presupposto che l’atto impugnato con i motivi aggiunti fosse nuovo e autonomo e che determinasse un ampliamento del petitum. La società ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda la portata dell’art. 13, comma 6 bis, lett. e), d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che impone il contributo unificato per il ricorso incidentale e per i motivi aggiunti che introducono domande nuove. Si tratta di stabilire se la richiesta di annullamento dell’atto di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione integri una domanda nuova o costituisca sviluppo dell’originaria impugnazione.

La Corte richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-61/14, secondo cui la direttiva n. 89/665/CEE, letta alla luce dell’art. 47 della Carta e dei principi di equivalenza ed effettività, non osta a un tariffario differenziato di contributi unificati per gli appalti pubblici, purché l’importo non renda eccessivamente difficile l’accesso alla giustizia. Non è invece compatibile con la direttiva la riscossione di più tributi giudiziari cumulativi in procedimenti in cui un’impresa impugni la legittimità di un’unica procedura di aggiudicazione, salvo giustificazione ai sensi dell’art. 52, paragrafo 1, della Carta.

La sentenza impugnata ha interpretato la norma in senso strettamente formale, rilevando che con i motivi aggiunti è stato impugnato un atto nuovo, senza verificare in concreto la portata dell’atto rispetto al ricorso già pendente. Nel caso di specie, con il ricorso principale era stata impugnata l’aggiudicazione definitiva perché ritenuta illegittima, mentre con i motivi aggiunti la conseguente dichiarazione di efficacia, reiterando gli stessi motivi.

La Corte afferma che gli atti, benché distinti, devono essere ricondotti a un’unica procedura di aggiudicazione: l’atto di dichiarazione di efficacia è il fisiologico sviluppo della procedura e con l’aggiudicazione definitiva sussiste un nesso di pregiudizialità, essendo l’aggiudicazione il presupposto logico-giuridico della dichiarazione di efficacia. La controricorrente non ha fornito elementi per ritenere che l’atto impugnato con i motivi aggiunti presentasse vizi propri. Il mancato esame di tale nesso comprime il principio di effettività, e la tassazione cumulativa avrebbe effetto dissuasivo in contrasto con l’art. 47 della Carta.

Il terzo profilo di censura, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile perché non esplicitato. Il ricorso è accolto, la sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, è accolto l’originario ricorso.

Nota della Redazione

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