Divisione e accertamento della proprietà: pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. (Cass. civ. Sez. II n. 874 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di divisione, la domanda di accertamento della proprietà di un bene asseritamente ricompreso nella massa da dividere, proposta in un autonomo processo tra le stesse parti, è pregiudiziale ai sensi dell’art. 295 c.p.c. rispetto alla causa di divisione. Se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado, la sospensione necessaria del giudizio di divisione deve essere disposta e permanere fino alla sua definizione. Una volta che il processo pregiudicante sia definito con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla decisione o attendere la sua stabilizzazione tramite il potere facoltativo di sospensione dell’art. 337, secondo comma, c.p.c. È invece escluso che il giudice della divisione possa limitarsi a rinviare la decisione sul bene conteso alla formazione del giudicato nel diverso processo.

Il Fatto

Due soggetti acquistano in comunione, per effetto di una sentenza ex art. 2932 cod. civ., un villino composto da più unità abitative. Uno dei comproprietari chiede la divisione giudiziale. Il Tribunale assegna gli appartamenti interni 3 e 4 all’attore e l’interno 1 alla successione dell’altro comproprietario, escludendo dall’asse da dividere l’appartamento interno 2, già venduto a un terzo.

La Corte d’appello conferma la decisione, ritenendo la trascrizione dell’atto di acquisto del terzo prevalente sulla trascrizione della domanda di esecuzione specifica, e osserva che la questione sulla proprietà dell’appartamento interno 2 resta subordinata all’esito di altro giudizio. Gli eredi dell’attore originario ricorrono per cassazione con tre motivi; i terzi resistono con controricorsi.

La Motivazione della Corte

Investita dal terzo motivo, la Corte affronta la questione della rilevanza, nel giudizio di divisione, del processo di accertamento sulla titolarità dei beni da ricomprendere nell’asse, ai sensi degli artt. 295 e 337, secondo comma, c.p.c. Viene esaminato prioritariamente il terzo motivo, che è accolto; i primi due restano assorbiti.

La Corte rileva che, al momento della decisione di appello, era già intervenuta una sentenza di primo grado, non passata in giudicato, che aveva pronunciato sulla proprietà dell’appartamento controverso. Il giudice della divisione non poteva quindi esimersi dal valutare il contenuto di quella pronuncia, né subordinare la divisione del bene alla formazione del giudicato in quel diverso processo.

Richiamando un proprio precedente (Cass. 9470/2022) e altre decisioni (Cass. 2951/2018; Cass. 15926/2019), la Corte afferma che la decisione sull’usucapione si riflette necessariamente sul diritto alla divisione di uno specifico cespite. La domanda di divisione contiene in sé, in caso di contestazione, quella di accertamento della proprietà comune, da decidersi con sentenza.

L’accertamento della proprietà assume rilievo pregiudiziale ex art. 295 c.p.c. anche quando il bene è rivendicato in un autonomo giudizio da terzi non comproprietari, se le due cause pendono tra le stesse parti: la rivendicazione della proprietà esclusiva collide con la comproprietà implicita nella domanda di divisione.

Poiché nel processo pregiudicante era già intervenuta una decisione non passata in giudicato, il giudice della divisione doveva valutarne il contenuto, salva la facoltà di sospensione facoltativa della causa pregiudicata. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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