Rinnovo permesso per attesa occupazione tra giurisdizione e requisiti reddituali (TAR Lombardia n. 2552 del 05.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla protezione sussidiaria, alla protezione speciale e al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ha consistenza di diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali dell’amministrazione. Nei giudizi in cui si invochi tale diritto, il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è inammissibile per difetto di giurisdizione. In materia di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 non pone un limite temporale insuperabile, ma subordina il rinnovo alla dimostrazione, anche prospettica, del possesso dei requisiti reddituali e della serietà e concretezza delle chances di ricollocamento lavorativo. Nel riesame disposto dal giudice non sono dovuti la comunicazione di avvio del procedimento né il preavviso di diniego ex art. 10-bis, legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo scaduto nel maggio 2022, presentava istanza di rilascio di un permesso per lavoro subordinato-attesa occupazione. Il Questore di Milano rigettava l’istanza con decreto del 13.12.2023, rilevando l’assenza di contratti di lavoro attivi, la mancata produzione di dichiarazioni dei redditi e la carenza dei requisiti per altri titoli di soggiorno.

Avverso tale decreto la ricorrente proponeva ricorso, chiedendo in via gradata il riconoscimento della protezione speciale, del permesso per cure mediche o della protezione sussidiaria. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 301/2024, disponendo il riesame della posizione. All’esito, il Questore adottava il provvedimento del 07.10.2024, confermando il diniego. La ricorrente lo impugnava con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il provvedimento impugnato sostituito dal nuovo atto oggetto dei motivi aggiunti. La questione è prospettata alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.

Quanto ai motivi aggiunti, il terzo motivo — con cui si contesta il diniego dei titoli di soggiorno per protezione sussidiaria, protezione speciale e cure mediche — è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. La posizione azionata ha, infatti, natura di diritto soggettivo. Il Tribunale richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 9791 del 2023 e di Cass. civ. Sez. I n. 30137 del 2024, secondo cui il diritto alla protezione umanitaria, al pari dello status di rifugiato e del diritto di asilo, non è degradabile ad interesse legittimo.

Anche per il permesso di soggiorno per cure mediche la posizione è qualificata come diritto soggettivo, in forza dell’art. 3, comma 1, lett. d-bis), d.l. n. 13/2017, che devolve alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione la cognizione delle relative controversie. La causa potrà essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

Nel merito dei restanti motivi, il Collegio ritiene infondata la censura di violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis, legge n. 241/1990: nel riesame disposto per ordine del giudice, la comunicazione di avvio e il preavviso di diniego costituiscono inutili aggravamenti, trattandosi di procedimento attivato per impulso giudiziale e non ad istanza di parte.

È infine infondata la doglianza sull’art. 22, d.lgs. n. 286/1998. La norma non fissa un limite insuperabile al soggiorno per attesa occupazione, ma richiede la dimostrazione, anche in chiave prospettica, dei requisiti reddituali e della serietà delle chances di ricollocamento. L’amministrazione ha correttamente rilevato la mancata dimostrazione di una volontà di ricerca di occupazione dopo la cessazione del rapporto nel luglio 2022. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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