Ottemperanza spese giudiziali da giudice amministrativo dopo giudicato del giudice del lavoro (TAR Marche n. 876 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato è procedibile quando risulta decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 666 (e 669) dalla notifica della sentenza alla pubblica amministrazione. Il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza anche limitatamente al pagamento delle spese giudiziali liquidate in favore del procuratore antistatario, in presenza di titoli esecutivi non eseguiti. In caso di inutile decorso del termine assegnato, nomina un Commissario ad acta. Il difensore che agisce in proprio non ha diritto alla distrazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il Tribunale del lavoro di Macerata e di Pesaro aveva accertato, con quattro sentenze passate in giudicato, il diritto di un docente alla fruizione del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le sue articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate per gli anni scolastici di riferimento. Le stesse sentenze avevano posto le spese di lite a carico della parte resistente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il legale, rimasto inottemperato per la parte relativa alle spese giudiziali liquidate, proponeva ricorso per l’esecuzione dei giudicati dinanzi al TAR Marche, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., nonostante il Ministero non avesse provveduto al pagamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha verificato la procedibilità del ricorso, accertando il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 666 dopo la notifica delle sentenze all’Amministrazione. La costituzione formale del Ministero, priva di difese nel merito, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa.
Il giudice ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del giudicato solo per la parte relativa alle spese giudiziali liquidate a favore del procuratore antistatario. Ha assegnato all’Amministrazione il termine di 30 giorni per l’integrale esecuzione, salve le somme eventualmente già corrisposte, e ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, individuato nel Direttore generale per gli ordinamenti scolastici.
Per quanto riguarda le spese del giudizio di ottemperanza, il tribunale ha condannato l’Amministrazione resistente alla rifusione in quanto l’inadempimento era incontestato al momento della proposizione del ricorso. Non ha invece disposto la distrazione in favore del difensore, perché lo stesso agiva in proprio e non ricorreva il presupposto dell’anticipazione delle spese.
Nota della Redazione
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