Silenzio della P.A. e sopravvenuto riscontro espresso: ricorso improcedibile (TAR Lombardia n. 2551 del 05.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto riscontro espresso dell’Amministrazione all’istanza del privato, ancorché intervenuto in pendenza del giudizio, fa venir meno l’interesse alla decisione e determina l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a. L’obbligo di provvedere è soddisfatto anche mediante note che rechino una determinazione conclusiva, ancorché non formalmente provvedimentale, sulla richiesta di adozione di provvedimenti inibitori. La valutazione dei presupposti per l’esercizio dei poteri ex artt. 19 e 21-nonies della L. 241/1990 resta rimessa all’Amministrazione, non essendo il privato titolare di un diritto alla loro adozione. In presenza di un riscontro espresso, il ricorso contra silentium non può essere deciso nel merito.

Il Fatto

In un condominio milanese una società esercita, dal 2020, un’attività ricettiva alberghiera in unità immobiliari condotte in locazione. Nel 2022 la società presenta una S.C.I.A. per l’apertura di un albergo a tre stelle, dichiarando un mutamento di destinazione d’uso rispetto all’assetto precedente. I condomini sollecitano più volte il Comune ad assumere provvedimenti inibitori e repressivi.

Dopo alcuni interventi dell’Amministrazione (dichiarazione di inammissibilità di una C.I.L.A. in variante e successivo permesso di costruire in sanatoria), la società deposita nel gennaio 2024 una nuova S.C.I.A. per variazioni strutturali dell’attività ricettiva. I ricorrenti, ritenendola illegittima, presentano in data 5 febbraio 2025 istanza al Comune per l’adozione di provvedimenti ex artt. 19 e 21-nonies della L. 241/1990. A fronte del silenzio, propongono ricorso ex art. 117 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita con precisione l’oggetto del giudizio: in questa sede viene scrutinata esclusivamente la domanda contra silentium del ricorso introduttivo. La questione centrale è se il sopravvenuto riscontro dell’Amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, incida sull’interesse del ricorrente alla decisione.

Con la nota del 28 marzo 2025 il Comune rappresenta di avere attivato il controllo della competente Unità Annonaria della Polizia Locale e di non disporre, allo stato e in pendenza del giudizio sul permesso di costruire, di elementi utili a ritenere l’attività in contrasto con la disciplina urbanistica. Con la successiva nota dell’8 maggio 2025 comunica l’esito del sopralluogo, attestante la corrispondenza tra quanto dichiarato con la S.C.I.A. del 2024 e lo stato dei luoghi.

Il Tribunale osserva che la richiesta di assumere provvedimenti inibitori non vincola l’Amministrazione nell’esercizio del proprio potere. La verifica dei presupposti per l’adozione di provvedimenti ex artt. 19 e 21-nonies della L. 241/1990 spetta al Comune, e il privato non è titolare di un diritto all’esercizio di quel potere.

Le due note, pur successive alla proposizione del ricorso, chiudono il procedimento iniziato a istanza dei ricorrenti e assumono carattere conclusivo e, allo stato, definitivo. Il silenzio è quindi venuto meno con un riscontro espresso, peraltro impugnato dagli stessi ricorrenti con ricorso per motivi aggiunti.

Da ciò consegue l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio, essendo sopravvenuto in pendenza di giudizio il riscontro all’istanza e non residuando alcun interesse alla decisione. Il giudizio sul ricorso per motivi aggiunti prosegue con rito ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., con statuizione sulle spese rinviata alla definitiva decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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