Annullato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per carente motivazione sulla pericolosità attuale (TAR Valle d’Aosta n. 40 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione fondato esclusivamente sulla presenza di precedenti penali e di inserimenti in banche dati è illegittimo per difetto di motivazione laddove non dia conto delle ragioni attuali e concrete della pericolosità sociale dell’istante. La circostanza di avere precedenti penali non può determinare un automatismo di diniego, dovendo l’Amministrazione valutare la sussistenza di un’attuale pericolosità sociale alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il mancato riscontro dell’Amministrazione all’ordinanza istruttoria del giudice costituisce argomento di prova a favore delle deduzioni del ricorrente ai sensi dell’art. 64 del codice del processo amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto della Questura di Aosta di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il provvedimento era motivato con riferimento a numerosi inserimenti in banca dati del sistema informativo interforze, di carattere amministrativo e penale, che avrebbero realizzato un profilo caratterizzato da reiterata illiceità.
L’interessato deduceva l’illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la presenza di precedenti penali non potesse determinare un automatismo di diniego e che, vivendo da anni nello stesso luogo con la famiglia e svolgendo attività lavorativa, non potesse essere considerato pericoloso. L’Amministrazione si costituiva solo formalmente, senza depositare atti difensivi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso rilevando l’evidente difetto di motivazione del provvedimento impugnato. La Questura, pur avendo richiamato i precedenti, non aveva dato conto delle ragioni attuali e concrete della pericolosità sociale dell’istante, elemento necessario per giustificare il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.
Il Collegio ha sottolineato come la presenza di precedenti penali non possa costituire un automatismo di rigetto, richiedendosi una valutazione concreta e attualizzata della pericolosità sociale del richiedente, in coerenza con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Inoltre, ai sensi dell’art. 64 del codice del processo amministrativo, il Tribunale ha disposto incombenti istruttori per acquisire la documentazione sui precedenti menzionati, rimasti inadempiuti per due volte. Da tale mancato riscontro il Collegio ha tratto argomenti di prova a favore delle deduzioni della parte ricorrente, non contestate dall’Amministrazione.
Il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato e salvezza di nuovi provvedimenti dell’Amministrazione sull’istanza del ricorrente. Le spese di lite sono state compensate, in ragione delle particolari circostanze della vicenda.
Nota della Redazione
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