Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nel termine di esecuzione (TAR Lombardia n. 3907 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e la condanna a dare piena esecuzione al giudicato entro il termine assegnato, con nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. La penalità di mora si applica, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), codice del processo amministrativo, su richiesta di parte, e, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme, decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza. La misura dell’astreinte è calcolata per ciascun giorno di ritardo in una percentuale della somma liquidata, comprensiva del capitale e delle spese di giudizio ed esclusiva degli interessi, i.v.a. e accessori, individuata nel saggio dell’interesse legale.

Il Fatto

La ricorrente ha prestato servizio negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 quale docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in forza di contratti a termine. Con sentenza n. 4888 emessa in data 5 novembre 2024, il Tribunale di Milano ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, e ha condannato l’Amministrazione a provvedere, oltre che al rimborso delle spese legali.

Poiché la pronuncia non è stata eseguita spontaneamente, l’interessata ha proposto il presente giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che l’inadempimento dell’Amministrazione non è contestato: la sentenza del Tribunale di Milano non ha avuto esecuzione. La pronuncia è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione in data 27 novembre 2024.

Risultano pertanto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), codice del processo amministrativo e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il ricorso è stato giudicato fondato.

L’Amministrazione è stata dunque condannata a dare piena esecuzione alla sentenza, anche con riferimento alle spese legali, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore, provvedendo entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha richiamato l’art. 114, comma 4, lett. e), codice del processo amministrativo, nel testo modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208 del 2015. La astreinte, nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme, decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non può considerarsi manifestamente iniqua se stabilita nella misura degli interessi legali.

Il termine finale è stato individuato nel momento in cui l’Amministrazione eseguirà il pagamento ovvero, in caso di inerzia, nel trasferimento effettivo del potere al commissario ad acta, secondo l’orientamento del Cons. Stato, Sez. IV, n. 5014 del 2015, al quale si conformano Cons. Stato, Sez. III, n. 4711 del 2014 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2547 del 2012. La misura è calcolata per ciascun giorno di ritardo in una percentuale della somma liquidata, composta dal capitale, incluse le spese di giudizio, ed esclusi gli interessi, i.v.a. e altri contributi, fissata nel saggio dell’interesse legale vigente. Le spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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