Esclusione per gravi violazioni della sicurezza e self cleaning insufficiente (TAR Lombardia n. 2153 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esclusione dalla gara per gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023, le violazioni devono ritenersi debitamente accertate anche quando le relative contravvenzioni si siano estinte per oblazione, non richiedendo la norma un accertamento definitivo cristallizzato nel giudicato. La gravità dell’infrazione prescinde dall’inserimento della condotta nell’Allegato I del D.Lgs. n. 81/2008, che rileva unicamente ai fini della sospensione dell’attività imprenditoriale e della conseguente causa di esclusione automatica. Spetta alla stazione appaltante un’ampia discrezionalità tecnica nel valutare l’idoneità delle misure di self cleaning a ripristinare l’affidabilità dell’operatore, con sindacato del giudice limitato alla manifesta abnormità, contraddittorietà o illogicità del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Monza e Brianza e Città Metropolitana di Milano ha disposto la sua esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione di un asilo nido comunale. L’esclusione si fondava su due ordini di ragioni: la commissione di gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accertate in relazione a cinque appalti pubblici degli anni 2023-2024, e l’omessa dichiarazione della pendenza di un procedimento penale a carico degli attuali vertici societari per violazioni analoghe.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento sotto plurimi profili, contestando la qualificazione delle infrazioni come gravi e debitamente accertate, la violazione del contraddittorio procedimentale e l’insufficienza del giudizio espresso dalla stazione appaltante sulle misure di self cleaning adottate. Ha quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti ha gravato anche l’aggiudicazione sopravvenuta, deducendone l’illegittimità in via derivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato unitariamente i due gravami, stante la coincidenza delle censure. Sulla gravità delle infrazioni, il Tribunale ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui le violazioni, non rientrando nell’Allegato I del D.Lgs. n. 81/2008, non potrebbero qualificarsi come gravi. La sussistenza di violazioni riconducibili a tale Allegato è richiesta dal legislatore unicamente ai fini della sospensione dell’attività imprenditoriale e del conseguente divieto di contrarre con la pubblica amministrazione: la sua assenza non esclude automaticamente il carattere di gravità, rimesso all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione. Nel caso concreto la valutazione è apparsa immune da vizi, avendo la stazione appaltante ravvisato la gravità intrinseca delle condotte e la loro ripetizione sistemica in cinque distinti contratti.
Sul requisito dell’accertamento, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza formatasi sul previgente art. 80, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, estendendone le conclusioni alla fattispecie. I verbali di contestazione degli organi di vigilanza si collocano nella fase dell’accertamento e integrano il requisito delle violazioni debitamente accertate. Non occorre un accertamento definitivo, essendo sufficiente che l’accertamento sia stato posto in essere dagli organi preposti nel rispetto della disciplina: irrilevante, pertanto, l’estinzione per oblazione delle contravvenzioni.
Quanto alla dedotta lesione del contraddittorio in relazione al procedimento penale pendente, la doglianza è stata respinta. L’obbligo dichiarativo dell’operatore economico ha natura autonoma e non è surrogabile dalla conoscenza aliunde dei fatti da parte della stazione appaltante: non è consentito dolersi della mancata attivazione del contraddittorio su una circostanza oggetto di omissione dichiarativa. L’episodio sottaciuto, per tipologia sovrapponibile alle violazioni già riscontrate e di indubbia gravità nelle conseguenze dannose, ha assunto rilievo nel segnare il punto di rottura dell’affidamento. Il richiamo alla giurisprudenza invocata dalla ricorrente è stato giudicato inconferente, riguardando l’ipotesi dell’illecito professionale di cui alla lett. e), per la quale il legislatore tipizza i mezzi di prova.
Sul secondo motivo, relativo alle misure di self cleaning, il Collegio ha ribadito il criterio della verifica articolata su due livelli, richiamando la giurisprudenza amministrativa. Le misure adottate — nomina di nuovo RSPP e ASPP, introduzione della figura dell’HSE Manager, attivazione di un contratto di consulenza — sono state ritenute inidonee, essendo dotate di efficacia solo pro futuro e non avendo impedito il verificarsi di ulteriori violazioni dopo la loro adozione. Il sindacato del giudice resta limitato alla non pretestuosità della valutazione, non potendo spingersi a evidenziarne la mera non condivisibilità.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati integralmente rigettati, così come la domanda risarcitoria, per difetto di prova dell’an del pregiudizio. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente.
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Nota della Redazione
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