Rinnovo del porto d’armi e onere della prova del dimostrato bisogno (TAR Trentino-Alto Adige n. 57 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale costituiscono una deroga al divieto generale di detenzione e porto d’armi, subordinata all’accertamento del dimostrato bisogno ai sensi dell’art. 42 R.D. n. 773/1931. L’onere di allegare e provare l’esistenza di circostanze concrete, attuali e specifiche grava in ogni caso sul richiedente, anche in sede di rinnovo. I precedenti rilasci o rinnovi del titolo non determinano alcuna inversione dell’onere probatorio né ingenerano un affidamento tutelabile nel conseguimento dell’ulteriore rinnovo, trattandosi di provvedimento autorizzatorio a efficacia temporale limitata. Il mero svolgimento di una determinata attività professionale non è di per sé sufficiente a integrare il requisito normativo.

Il Fatto

Il ricorrente, già titolare da lungo tempo di porto di pistola per difesa personale, presentava istanza di rinnovo, rappresentando di trovarsi esposto a episodi di intimidazione e minacce nello svolgimento delle proprie funzioni. La Questura di Trento preannunciava i motivi ostativi all’accoglimento, rilevando la carenza del requisito del dimostrato bisogno e l’assenza di un pericolo attuale e specifico per l’incolumità.

Dopo le controdeduzioni del ricorrente, l’Amministrazione emetteva il provvedimento di diniego, sul rilievo che non risultava assolto l’onere di dimostrare il bisogno di circolare armato nell’attualità. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Trentino-Alto Adige, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 42 TULPS, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, nonché lesione dell’affidamento riposto nei precedenti rinnovi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla qualificazione dell’autorizzazione come deroga al principio generale di divieto di porto d’armi, ricavabile dagli artt. 669 cod. pen. e 4 della legge n. 11/1975. Da tale premessa discende che il titolo può essere concesso solo in presenza di specifiche ragioni giustificative e in assenza di rischi, anche solo potenziali, per l’ordine e la pubblica sicurezza.

La Corte sofferma l’attenzione sul testo dell’art. 42 R.D. n. 773/1931, dal quale emergono tre elementi: la discrezionalità dell’Autorità, il dimostrato bisogno che l’istante deve provare, e la validità annuale della licenza, che esclude qualsiasi automatismo nel rinnovo. Ne consegue che è onere del richiedente fornire elementi idonei a dimostrare un bisogno effettivo e attuale, non potendosi invocare la sola condizione lavorativa o professionale, né limitarsi a riprodurre le circostanze già poste a fondamento dei titoli precedenti.

Il Tribunale sottolinea il carattere risalente degli episodi allegati, non aggiornati con accadimenti idonei a integrare il requisito. Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la mera attività professionale, anche se implicante movimentazione di denaro o esposizione a rischi ipotetici, non è sufficiente a concretizzare il dimostrato bisogno in mancanza di concrete allegazioni. Il decorso del tempo, inoltre, può incidere sulla stessa nozione di difesa personale, rendendo non irrazionale il mutamento d’avviso dell’Amministrazione.

Quanto all’affidamento, il Collegio osserva che nei provvedimenti a efficacia temporale limitata la tutela non può estendersi al rinnovo, poiché i margini di protezione sono definiti dal legislatore attraverso la disciplina dei limiti temporali. I precedenti rilasci non generano quindi alcuna inversione dell’onere probatorio, essendo il destinatario consapevole della natura autorizzatoria, temporanea ed eccezionale del titolo.

Il Tribunale richiama infine la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 440/1993 e n. 109/2019), che esclude l’esistenza di un diritto soggettivo al porto d’armi, configurando piuttosto un titolo concessionario soggetto a controllo rigoroso e altamente discrezionale. Il bilanciamento tra interesse pubblico alla sicurezza e interesse privato all’incolumità vede prevalere il primo. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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