Rinuncia agli atti e mancata comparizione: estinzione immediata del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 360 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico pubblico, disciplinato dal rito del lavoro, i principi di oralità, concentrazione e immediatezza impongono, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo. Gli artt. 181 e 309 c.p.c. vanno letti in senso costituzionalmente orientato, alla luce degli artt. 24 e 111 Cost., valorizzando la ragionevole durata e l’efficienza processuale. La rinuncia agli atti del ricorrente, che dichiari di non avere più interesse alla prosecuzione, determina parimenti l’estinzione del giudizio. La declaratoria di estinzione non comporta condanna alle spese in favore di controparti non costituite.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico dal 31.05.2021 per il pregresso rapporto di pubblico impiego alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri, aveva chiesto la rideterminazione e riliquidazione della pensione. La pretesa riguardava il riconoscimento degli incrementi correlati alle progressioni in carriera conseguite nel periodo dall’1.01.2011 al 31.12.2014, durante il c.d. blocco retributivo posto dall’art. 9 della legge n. 122/2010.

Con nota depositata il 15.03.2024 il ricorrente ha dichiarato di non aver notificato il decreto di fissazione dell’udienza e di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo l’estinzione. La scelta era motivata dal richiamo al consolidato orientamento di rigetto sulla pretesa. Le controparti non si sono costituite e nessuno è comparso all’udienza.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico prende atto dell’espressa dichiarazione di rinuncia agli atti, fondata sulla sopravvenuta assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Rileva, inoltre, che il decreto di fissazione dell’udienza era stato ritualmente comunicato a cura della Segreteria in data 10.10.2023, senza che il ricorrente vi abbia dato seguito con la notificazione.

Su questa base la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Il percorso argomentativo non si limita alla rinuncia: il Giudice richiama i principi di oralità, concentrazione e immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche al processo pensionistico pubblico. Da tali principi deriva che la mancata comparizione delle parti alla prima udienza comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo.

Il riferimento normativo è duplice. Da un lato gli artt. 181 e 309 c.p.c.; dall’altro gli artt. 24 e 111 Cost. A questi ultimi il Giudice riconduce un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme processuali, che tenga conto della ragionevole durata del processo e dell’efficienza processuale. La declaratoria di estinzione, quindi, non è effetto di una mera inerzia sanzionata in chiave formalistica, ma risponde a una lettura costituzionalmente conforme del rito.

Nessuna statuizione sulle spese: le controparti non si sono costituite e nulla è dovuto. La Corte manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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