Rinuncia agli atti e estinzione del giudizio di responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 57 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per danno erariale, la rinuncia agli atti formulata in udienza dalla Procura regionale contabile, con accettazione senza condizioni del convenuto, produce l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c. La rinuncia determina la cessazione della materia del contendere senza alcun accertamento sul merito dell’addebito erariale e senza pronuncia sulle spese. L’accettazione della controparte costituisce condizione di efficacia della rinuncia stessa, sicché l’estinzione è dichiarata solo quando all’accettazione non siano apposte riserve o condizioni.
Il Fatto
Il giudizio è promosso dalla Procura regionale nei confronti di un soggetto che, nella qualità di responsabile dell’area tecnica di un Comune, era incaricato della gestione della t.a.r.i. La contestazione riguarda l’omessa trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Mef delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di entrate tributarie, come imposto dall’art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011.
Da tale inadempimento la Procura deduceva il mancato introito per le casse comunali, quantificato in complessivi euro 11.547,00, quale differenza tra le somme iscritte a ruolo per gli anni 2020 e 2021 e quelle degli anni precedenti. Il convenuto, costituendosi, eccepiva l’inesistenza di un danno certo e attuale, rilevando che le riduzioni derivavano dalla determinazione dei costi nei piani finanziari approvati e non da omissioni colpose o dolose.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preso atto della rinuncia agli atti formulata in udienza dalla Procura regionale. La rinuncia è stata motivata sulla base della documentazione difensiva, non prodotta in sede di invito per l’assenza di difese, dalla quale risulterebbe l’insussistenza di un danno attuale a carico delle finanze comunali.
Il Collegio ha quindi verificato il presupposto richiesto dalla norma processuale contabile, ossia l’accettazione della rinuncia da parte del convenuto. Tale accettazione è intervenuta, per il tramite del difensore, senza condizioni, così consentendo la definizione anticipata del giudizio.
Su queste premesse la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c. La decisione non contiene alcun accertamento sul merito della pretesa risarcitoria: il tema del danno erariale e del nesso causale resta, dunque, non esaminato.
Il Collegio ha escluso ogni pronuncia sulle spese, in coerenza con la regola richiamata nella parte motiva. La definizione è stata assunta in camera di consiglio, senza ulteriore istruttoria e senza dar corso alla richiesta di c.t.u. avanzata dal convenuto.
La sentenza ha mandato alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, concludendo il giudizio di responsabilità senza condanna e senza statuizione sulle spese di giustizia.
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Nota della Redazione
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