Aliquota 2,44% sulla quota retributiva della pensione dei militari nel sistema misto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 35 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto al personale militare si calcola applicando, per ogni anno di anzianità maturato al 31 dicembre 1995, il coefficiente annuo del 2,44%, ricavato dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e non l’aliquota del 44%. Il giudice di primo grado è vincolato al principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, potendo la sola sezione d’appello rimettere la questione qualora non lo condivida. È ammessa la emendatio libelli con cui il ricorrente precisi la domanda adeguandola al principio delle Sezioni riunite, restando la pretesa connessa alla vicenda sostanziale dedotta. Sugli importi dovuti spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’eccedenza, secondo il criterio del cumulo parziale.

Il Fatto

Il ricorrente, cessato dal servizio nell’arma dei carabinieri dopo una lunga carriera e titolare di pensione calcolata con il sistema misto, ha lamentato che l’ente previdenziale non avesse applicato l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Dopo la richiesta di riliquidazione in via amministrativa, ha agito chiedendo la condanna al ricalcolo con l’aliquota del 44% e il pagamento degli arretrati, oltre a rivalutazione, interessi e spese.

L’ente resistente ha eccepito l’infondatezza della domanda, rilevando che una procedura di riscatto in corso avrebbe potuto condurre alla liquidazione con il sistema retributivo, e ha opposto il divieto di mutatio libelli. In subordine ha chiesto dichiararsi non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione. All’udienza il difensore del ricorrente ha precisato la domanda, chiedendo l’applicazione dell’aliquota del 2,44% in conformità alle pronunce delle Sezioni riunite.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’individuazione dell’aliquota applicabile per il calcolo del trattamento pensionistico del personale militare: se quella dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, invocata dal ricorrente, o quella dell’art. 44 del medesimo decreto. Il giudice ricostruisce il quadro normativo richiamando il testo dell’art. 54, che fissa al 44% la pensione del militare con anzianità tra quindici e venti anni di servizio utile.

Il percorso argomentativo si fonda sulle pronunce delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021. Da esse si ricava che l’aliquota del 44% non si applica al militare cessato con più di venti anni di anzianità che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra i quindici e i diciotto anni: per costui la quota retributiva si determina tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Il divisore del 44 per cento su diciassette anni conduce al coefficiente annuo del 2,445, arrotondato al 2,44.

La Corte afferma il carattere vincolante del principio delle Sezioni riunite per il giudice di primo grado, richiamando l’art. 117 del codice di giustizia contabile: solo la sezione d’appello può rimettere la decisione qualora non condivida l’orientamento. Su questa base il giudice esamina la precisazione della domanda operata in udienza e la qualifica come emendatio libelli, ammessa secondo Cass. Sez. Un. n. 22404/2018 quando la pretesa modificata resta connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

Quanto all’eccezione dell’ente, il giudice osserva che, dopo la memoria di costituzione, non è stata depositata ulteriore documentazione sulla procedura di riscatto: il giudizio va pertanto deciso allo stato degli atti. Il ricorso è quindi accolto quanto all’applicazione sulla quota retributiva dell’aliquota del 2,44% annuo.

Sugli oneri accessori la Corte riconosce gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, dalla scadenza di ciascun rateo sino al pagamento, secondo il cumulo parziale affermato dalle Sezioni riunite n. 10/2002. Le competenze legali sono compensate in ragione dei diversi orientamenti e della recente pronuncia delle Sezioni riunite, con nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *