Rinuncia agli atti e mancata comparizione estinguono il rito pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 361 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico pubblico, la dichiarazione del ricorrente di rinunciare agli atti del giudizio, per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione, determina l’estinzione del giudizio. I principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche a quello pensionistico, impongono, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo. Le norme processuali vanno lette in senso costituzionalmente orientato, alla luce dei principi di ragionevole durata del processo e di efficienza processuale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico dal 28.06.2017 in virtù di un pregresso rapporto di pubblico impiego alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri, agiva in giudizio chiedendo la rideterminazione e/o riliquidazione della pensione. La pretesa concerneva il riconoscimento del diritto all’attribuzione degli incrementi correlati alle progressioni in carriera conseguite nel periodo dall’1.01.2011 al 31.12.2015, nonché degli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione avvenuta durante il blocco retributivo.

Il ricorrente fondava la domanda sull’assunto che il blocco dovesse essere disapplicato, essendo stato perpetuato ad opera dell’art. 9 della legge n. 122/2010. Con nota depositata in data 11.12.2023, tuttavia, egli dichiarava di non aver provveduto alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza, in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale di rigetto sulla pretesa prospettata, e dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo l’estinzione. Le controparti non si costituivano e all’udienza nessuno compariva.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico prende atto dell’espressa dichiarazione del ricorrente di voler rinunciare agli atti, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio. Registra altresì la dichiarazione di non aver proceduto alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza, pur ritualmente comunicato a cura della Segreteria in data 28.03.2023.

Su queste premesse la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Il percorso argomentativo non si esaurisce nella sola rinuncia: il collegio richiama i principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche a quello pensionistico pubblico.

Da tali principi discende che, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, si impone la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo. Il giudice àncora la regola agli artt. 24 e 111 Cost. e agli artt. 181 e 309 c.p.c., ai quali deve essere data un’interpretazione costituzionalmente orientata.

Tale lettura recepisce i principi di ragionevole durata del processo e di efficienza processuale, evitando la prosecuzione di un giudizio privo di interesse per la parte che lo ha promosso. La Corte non esamina nel merito la questione del blocco retributivo e delle progressioni in carriera, poiché l’esito processuale la assorbe integralmente.

Il dispositivo dichiara l’estinzione del giudizio e nulla dispone per le spese, coerentemente con la mancata costituzione delle controparti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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