Controllo sulla gestione finanziaria della Fondazione Human Technopole (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 2 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inserimento di una fondazione di partecipazione nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche che concorrono al conto economico consolidato dello Stato determina l’assoggettamento alla disciplina nazionale di contenimento della spesa, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 196 del 2009 e del Regolamento (UE) n. 549/2013. Ai fini dell’individuazione della prima annualità da cui far decorrere tali limiti non è decisivo il completamento delle infrastrutture, trattandosi di data variabile, ma la costituzione degli organi, l’acquisizione delle risorse pubbliche e di personale e l’avvio effettivo dell’attività istituzionale. Non rilevano, in senso contrario, eventuali orientamenti delle amministrazioni vigilanti che differiscano l’assoggettamento al termine dei lavori di realizzazione delle sedi.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli enti ha esaminato il bilancio di esercizio 2023 della Fondazione Human Technopole, ente di diritto privato istituito dalla legge n. 232 del 2016 e sottoposto al controllo sulla gestione finanziaria ai sensi dell’art. 12 della legge n. 259 del 1958. Il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole al bilancio.

La questione centrale attiene all’ambito temporale di applicazione delle norme di contenimento della spesa conseguenti all’inserimento della Fondazione, dal 1° gennaio 2022, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche. L’Ente aveva chiesto di differire l’assoggettamento al completamento dell’insediamento e dei lavori infrastrutturali, ricevendo un avallo in tal senso dalle amministrazioni vigilanti.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal rilevare che l’inserimento nell’elenco Istat impone alla Fondazione gli adempimenti e gli oneri previsti dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Il parametro di decorrenza non può essere ancorato alla data, variabile e oggi stimata nel 2029, di ultimazione delle infrastrutture.

La Corte valorizza una serie di indici concreti: HT è operante da sei anni, ha organi costituiti e un corpus normativo aggiornato che ne disciplina il funzionamento, ha acquisito ingenti risorse pubbliche e impiega un numero cospicuo di personale amministrativo e tecnico, con un’attività avviata e Piattaforme Nazionali operative. Tali elementi dimostrano il raggiungimento della piena operatività della struttura.

Non viene condivisa la tesi, recepita dal Dipartimento del Tesoro, che subordina l’applicazione dei limiti al completamento dei lavori. La Sezione osserva che la prima annualità va desunta dai dati contabili dell’esercizio in cui si è realizzata la piena operatività, desumibile dalla costituzione degli organi, dall’acquisizione di risorse finanziarie e di personale e dall’avvio delle attività di missione.

Conseguentemente, la Corte invita la Fondazione a rispettare gli adempimenti e gli oneri conseguenti all’inserimento nell’elenco Istat, nonché l’assoggettamento alla rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti mediante il sistema Siope a decorrere dal 1° marzo 2024. Sul piano contabile, la Sezione dà atto del ridotto avanzo di esercizio, della crescita del patrimonio netto per la riscossione dei contributi destinati alle Piattaforme Nazionali e dell’aumento delle disponibilità liquide.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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