Fondo incentivante entrate: solo IMU e TARI alimentano il maggior gettito (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 69 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il fondo incentivante previsto dall’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018 è alimentato esclusivamente dal maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI, con esclusione delle altre entrate patrimoniali e tributarie. La fase di alimentazione del fondo e quella di destinazione delle risorse sono distinte e non direttamente correlate: la prima è vincolata ai due tributi indicati, la seconda può premiare tutto il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento ad attività connesse all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. La richiesta di parere che investe le concrete modalità regolamentari di costituzione del fondo è oggettivamente inammissibile, perché sollecita un avallo preventivo su scelte rimesse alla discrezionalità dell’ente.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha formulato richiesta di motivato avviso in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, che consente ai comuni di destinare il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente.
L’Amministrazione ha chiesto se nella nozione di maggior gettito possano rientrare anche gli incassi derivanti dai controlli svolti dal Settore Servizi Sociali, che hanno permesso di recuperare somme a titolo di TARI e di servizi a domanda individuale. Ha poi sottoposto il parere di legittimità sulle specifiche modifiche che si intenderebbe apportare al vigente regolamento comunale in materia.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica preliminarmente i presupposti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta. Sotto il primo profilo, l’istanza è ammissibile perché proviene dal Sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente locale ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000. L’attività consultiva è circoscritta alle materie di contabilità pubblica, secondo l’art. 33, comma 4, del d.P.R. n. 902/1975 e l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.
Quanto all’ammissibilità oggettiva, il Collegio richiama la nozione dinamica di contabilità pubblica elaborata dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni riunite, che include anche le disposizioni che fissano limiti e vincoli in materia di personale, per la loro attitudine a incidere su rilevanti segmenti di spesa. Il chiarimento interpretativo sulla portata dell’art. 1, comma 1091, è dunque ammissibile, concernendo l’utilizzo di specifiche risorse pubbliche anche ai fini di incentivi rientranti nel trattamento economico del personale.
Il Collegio esclude però di potersi pronunciare sul secondo quesito. La funzione consultiva non può fornire un avallo preventivo di legittimità su profili ricadenti nell’autonoma discrezionalità regolamentare dell’ente. La dimensione discrezionale delle scelte amministrative e l’autonomia organizzativa degli enti territoriali costituiscono un diaframma che impedisce alle Sezioni regionali di intervenire in funzione consultiva.
Nel merito, la Sezione ricostruisce la struttura della norma, che distingue due momenti: l’individuazione delle risorse che alimentano il fondo e la destinazione delle medesime. Quanto all’alimentazione, il testo richiama espressamente il maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI. Il richiamo riguarda quindi le maggiori entrate derivanti dai soli due tributi indicati, pur potendo i comuni aver recuperato somme riferite ad altre entrate patrimoniali. Conferma di ciò si trae dall’art. 1, comma 779, della legge n. 207/2024, che ha aggiunto il comma 1091-bis con valore di interpretazione autentica, riferendo il maggior gettito all’attività di recupero tributario rispetto all’adempimento spontaneo del contribuente.
Quanto alla destinazione, la norma lascia ai comuni la facoltà di scegliere tra il potenziamento delle risorse strumentali e il trattamento accessorio. Il personale incentivabile è quello impiegato negli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. Possono quindi essere premiati tutti gli obiettivi assegnati al settore entrate, anche se afferenti a poste non necessariamente collegate all’accertamento di IMU e TARI, includendo il personale formalmente coinvolto ancorché non addetto agli uffici delle entrate.
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Nota della Redazione
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