Il conto giudiziale deve rispettare lo schema legale del carico, scarico e rimanenze anche in caso di autonomia contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 223 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto accerta la regolarità dei conti giudiziali e lo schema legale del conto deve garantire la completa e idonea rappresentazione dei fatti di gestione. Il conto del consegnatario di beni deve essere redatto secondo il modulo del carico, scarico e rimanenze di cui all’art. 616 R.D. n. 827/1924, con l’indicazione delle categorie e nomenclature dei beni prevista dall’art. 626 del medesimo regolamento, e secondo la specificazione dell’art. 23 D.P.R. n. 254/2002. La facoltà derogatoria riconosciuta dall’art. 2 D.P.R. n. 254/2002 alle amministrazioni dotate di autonomia amministrativa e contabile non riguarda profili di carattere generale come le modalità di compilazione del conto giudiziale e le categorie contabili da utilizzare, che non sono derogabili da fonti regolamentari. Il verbale di passaggio di consegne deve essere redatto con l’intervento di un funzionario dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924, che non costituisce mero adempimento formale ma determina l’effetto liberatorio della gestione e l’accertamento della regolare assunzione degli obblighi da parte del subentrante. La violazione di tali prescrizioni comporta la declaratoria di irregolarità del conto e la mancata ammissione a discarico dell’agente contabile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto era chiamata a giudicare il conto giudiziale reso dall’agente contabile del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, relativo alla gestione dei materiali R.E.M.A. per l’esercizio 2023, depositato il 31 maggio 2024. Nell’istruttoria il magistrato contabile aveva rilevato che la consistenza dei beni in custodia non era rappresentata come autonoma voce di rimanenza finale ma era ricostruita per differenza tra beni in custodia e vigilanza, mediante il ricorso a categorie contabili composite non coincidenti con la tripartizione carico-scarico-rimanenze.
La verifica aveva inoltre evidenziato la mancata sottoscrizione del verbale di passaggio di consegne da parte di un funzionario dell’amministrazione, essendo stato il passaggio tra agente cessante e subentrante gestito senza la presenza del soggetto terzo richiesto dalla legge. L’amministrazione, nei propri scritti difensivi, sosteneva che l’autonomia regolamentare riconosciuta dal D.P.R. n. 254/2002 alle amministrazioni dotate di autonomia amministrativa e contabile escludesse l’applicabilità delle disposizioni generali in materia di redazione dei conti, giustificando l’adozione di schemi contabili differenziali e la mancanza delle formalità contestate.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha escluso che l’autonomia regolamentare prevista dall’art. 2 del D.P.R. n. 254/2002 possa fondare una deroga alle modalità di compilazione del conto giudiziale da parte dell’amministrazione della pubblica sicurezza, posto che i profili inerenti alla redazione del conto sono disciplinati da fonti di rango primario. Il Collegio ha richiamato l’art. 35, comma 3, R.D. n. 1214/1934, espressamente richiamato dall’art. 52 D.P.R. n. 417/1992, che demanda ai decreti reali la determinazione dei magazzini da assoggettare a riscontro e le modalità di preparazione dei conti, senza alcun margine di autonoma regolamentazione delle categorie contabili.
Ad avviso della Corte, la disciplina di cui all’art. 23, comma 2, D.P.R. n. 254/2002, che riproduce lo schema carico-scarico-rimanenze, costituisce una mera chiarificazione e rimodulazione lessicale di disposizioni di legge e principi di carattere generale, con la conseguenza che l’art. 2 dello stesso regolamento non può esplicare efficacia derogatoria. La previsione della tripartizione contabile risponde a esigenze di praticità operativa e verificabilità del conto, sicché gli schemi adottati dall’amministrazione non possono imporre al giudice contabile di effettuare estrapolazioni di dati non chiaramente esposti nel conto medesimo.
Con riferimento al metodo differenziale di calcolo delle rimanenze, la Sezione ha precisato che il conto deve necessariamente contenere i dati previsti dagli artt. 616 e 626 del R.D. n. 827/1924, sicché lo schema differenziale utilizzato, anche se applicato a mero riscontro di conteggi autonomamente effettuati in documentazione allegata e diversa, non è aderente alle disposizioni di legge operanti in materia. Il Collegio ha richiamato l’orientamento già espresso in fattispecie analoga concernente un’amministrazione militare, in cui si è affermato che il conto deve esibire i dati essenziali per rappresentare fedelmente la gestione (Sez. Veneto n. 4/2025), nonché le pronunce Sez. Piemonte n. 144/2011 e Sez. Calabria n. 122/2022.
Quanto alla mancata redazione del verbale di passaggio di consegne con l’intervento di un funzionario designato, la Corte ha affermato che la presenza del soggetto terzo non integra un mero adempimento formale: la sottoscrizione del verbale è prevista per verificare fattivamente la correttezza dei dati ivi indicati, a tutela sia dell’agente cessante sia dell’agente subentrante, determinando da un lato l’effetto liberatorio dalle incombenze e responsabilità della gestione e dall’altro l’accertamento della regolare assunzione degli obblighi gestionali da parte del subentrante. Tali effetti, costituendo il risultato di un modulo legale previsto in occasione dell’ultima gestione, non possono essere raggiunti mediante verifiche di diversa natura, riconducibili alla mera rendicontazione amministrativa effettuata dalla stessa amministrazione.
La Sezione ha pertanto dichiarato irregolare il conto giudiziale e non ha ammesso a discarico l’agente contabile, pur non riscontrando criticità di carattere sostanziale né ammanchi nella gestione, con compensazione delle spese attesa l’assenza di responsabilità sostanziale dell’agente.
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Nota della Redazione
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