Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 876 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, intervenuta dopo la proposizione della domanda e ritualmente notificata alle altre parti, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., non essendo consentito al giudice esaminare nel merito i motivi originari. La compensazione integrale delle spese processuali, pur in presenza di rinuncia, trova giustificazione nella novità della questione di diritto e nella particolare complessità delle questioni tecniche sottese al ricorso, sicché il Collegio può disporla anche in assenza di soccombenza formale.
Il Fatto
Una società operante nel settore dei sistemi di indagine microbiologica impugnava il bando di una procedura aperta sopra soglia bandita da un Istituto Zooprofilattico per la fornitura in service di sistemi completi real time PCR destinati alla ricerca di patogeni alimentari, insieme al capitolato tecnico e alla restante lex specialis. Il valore a base d’asta era pari a € 1.510.500 oltre IVA, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il ricorso censurava le clausole del capitolato che imponevano l’eseguibilità dei kit sulle apparecchiature già di proprietà dell’Istituto e la validazione secondo metodi ISO, prospettando un lock-in tecnologico e una disparità di trattamento. Alla gara partecipavano solo due operatori. Nel corso del giudizio l’Amministrazione escludeva l’offerta della ricorrente; quest’ultima rinunciava poi al ricorso, insistendo per la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della rinuncia al ricorso notificata alle altre parti e depositata in giudizio, verificandone la ritualità alla stregua dell’art. 84 cod. proc. amm.. Su tale presupposto dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza alcun esame del merito dei due motivi articolati.
Nessuna delle censure originarie — il dedotto lock-in tecnologico rispetto alle apparecchiature della controinteressata e il contrasto con l’art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2463 in materia di metodi alternativi proprietari — viene scrutinata. La rinuncia assorbe ogni questione, comprese le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione e di interesse sollevate dalle parti resistenti.
Sul governo delle spese il Collegio opta per l’integrale compensazione. La decisione si fonda su due ragioni esplicitate: la novità della questione in diritto oggetto di controversia e la particolare complessità delle questioni tecniche sottese al ricorso. Non assume rilievo, in questa scelta, la soccombenza formale di alcuna parte, né la richiesta di favore formulata dai resistenti.
La rinuncia, pur intervenuta dopo l’adozione del provvedimento di esclusione e la richiesta di termini per motivi aggiunti, esaurisce il rapporto processuale. La declaratoria di estinzione definisce il giudizio, ferma restando l’ordinaria esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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