Conferma propria dell’aggiudicazione e improcedibilità del ricorso originario (TAR Puglia n. 602 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui la stazione appaltante, all’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia, conferma l’aggiudicazione già disposta costituisce atto di conferma propria, espressione di rinnovata funzione amministrativa, non mero atto confermativo del precedente provvedimento. L’adozione di tale atto comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso avverso l’originaria aggiudicazione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., trasferendosi l’interesse della parte ricorrente sull’annullamento del nuovo provvedimento. È inammissibile il ricorso per motivi aggiunti avverso atti di natura non provvedimentale ma meramente interlocutoria, privi di portata lesiva, ovvero che ripropongano censure già deducibili avverso l’atto originario oltre il termine decadenziale. La mancata previsione nella lex specialis del punteggio premiale per la parità di genere viola l’art. 108, comma 7, d.lgs. n. 36/2023, ma la relativa censura è inammissibile per difetto di interesse strumentale quando la concorrente non dimostri che l’esito potrebbe esserle favorevole.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determinazione di aggiudicazione di una gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, deducendo la mancata esclusione dell’aggiudicataria per l’omessa produzione del patto di integrità e del protocollo di legalità, la mancata verifica di anomalia dell’offerta e la violazione dei termini dilatori. Nel corso del giudizio, la stazione appaltante, dopo aver attivato il subprocedimento di verifica dell’anomalia, adottava dapprima un provvedimento di conferma dell’aggiudicazione e, successivamente, comunicava l’avvenuta stipulazione del contratto. La ricorrente integrava l’impugnazione con plurimi motivi aggiunti, contestando altresì la congruità della valutazione di non anomalia e la violazione del termine di stand still sostanziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La determinazione dirigenziale di conferma dell’aggiudicazione, adottata all’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia, integra gli estremi della conferma propria, sostituendo integralmente l’atto originario e rendendo inutile l’eventuale annullamento di quest’ultimo.

Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile, avendo ad oggetto una nota meramente interlocutoria, priva di natura provvedimentale e di portata lesiva, con cui la stazione appaltante si limitava ad annunciare l’intenzione di affidare temporaneamente il servizio. Il terzo ricorso per motivi aggiunti è stato invece dichiarato in parte irricevibile, con riguardo ai motivi del ricorso originario riproposti tardivamente, e in parte inammissibile, quanto alla domanda di annullamento della nota di comunicazione della stipula del contratto, anch’essa priva di natura provvedimentale.

Nel merito, la censura relativa alla mancata esclusione per l’omessa produzione del patto di integrità è stata respinta. Il tenore letterale della lex specialis richiedeva, a pena di esclusione, la sola accettazione dei protocolli di legalità e del codice di comportamento, non già la produzione degli stessi sottoscritti, correttamente sanata tramite soccorso istruttorio ex art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023. La censura sulla mancata verifica dell’anomalia è stata dichiarata improcedibile, essendo il subprocedimento stato concluso in corso di causa e l’esito favorevole impugnato con i motivi aggiunti.

Quanto al giudizio di non anomalia, il Collegio ha ribadito che la verifica di congruità costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica illogicità o irragionevolezza, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione. Le giustificazioni rese dall’aggiudicataria, fondate su economie di scala, sull’acquisto del centro di cottura e sulla presenza sul territorio, sono state ritenute attendibili, non avendo la ricorrente offerto elementi concreti di insostenibilità dell’offerta.

Da ultimo, è stata respinta la censura relativa alla violazione dello stand still sostanziale ex art. 18, comma 3, d.lgs. n. 36/2023: la sua violazione, non accompagnata da vizi propri dell’aggiudicazione, non determina l’inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. c), c.p.a., tanto più che la ricorrente aveva comunque proposto impugnazione prima della stipula. Inammissibile, per difetto di interesse strumentale, è stata infine ritenuta la censura sulla mancata previsione del punteggio premiale per la parità di genere, atteso il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 da parte dell’aggiudicataria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *