Reviviscenza degli atti favorevoli non ridimensionabile dal giudice dopo annullamento autotutela (C.G.A.R.S. n. 391 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento di autotutela tardivo produce la reviviscenza ex tunc degli atti amministrativi precedentemente rimossi, i quali riacquistano la loro originaria efficacia con il contenuto e la portata che erano loro propri. Il giudice che annulla l’autotutela per esaurimento del relativo potere ripristina la situazione giuridica preesistente ma non può ridefinirla, modellarla o interpretarla restrittivamente, né anticipare valutazioni riservate alla pubblica amministrazione. Una statuizione che “precisi” la portata contenutistica degli atti reviviscenti, non richiesta da alcuna parte, integra ultrapetizione e viola il divieto di pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati posto dall’art. 34, comma 2, c.p.a. Il venir meno del fondamento degli atti favorevoli travolge, per illegittimità derivata, i provvedimenti consequenziali adottati sul presupposto del loro perdurante annullamento.
Il Fatto
L’appellante è proprietario di una unità immobiliare inserita in un complesso edilizio edificato in forza di concessioni edilizie del 1989, assistite dai relativi pareri paesaggistici favorevoli. Dopo alcune varianti autorizzate dal Comune senza il preventivo nulla osta paesaggistico, il condominio presentava istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 25, comma 3, legge reg. Sicilia n. 16/2016 e domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004. All’esito dell’istruttoria la Soprintendenza adottava una perizia di stima e un parere favorevole.
Con successiva nota del giugno 2023 l’Amministrazione annullava in autotutela i predetti atti favorevoli e, in via consequenziale, rigettava la posizione specifica della parte. Il TAR Sicilia accoglieva il ricorso limitatamente al provvedimento generale di autotutela, ritenuto tardivo, ma respingeva la domanda di annullamento del provvedimento attuativo individuale, reputandolo autonomamente motivato e, in motivazione, “precisava” la portata degli atti favorevoli reviviscenti. Da qui l’appello dell’interessato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio circoscrive il thema decidendum al capo con cui il primo giudice, dopo aver correttamente annullato l’atto di ritiro, ne ha tratto un’interpretazione restrittiva degli atti amministrativi tornati in vigore. La questione è di metodo: stabilire se il giudice amministrativo possa, in via officiosa, conformare il contenuto di atti la cui efficacia è stata soltanto ripristinata.
La risposta è negativa. L’art. 34, comma 1, c.p.a. limita l’annullamento “nei limiti della domanda” e il successivo comma 2 vieta, “in nessun caso”, di pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Ne discende un perimetro rigido: il sindacato giurisdizionale controlla la legittimità del potere già manifestatosi, ma non si sostituisce all’Amministrazione, né anticipa o condiziona esercizi futuri.
Nel caso concreto, accertata l’illegittimità dell’autotutela per violazione del termine di cui all’art. 21-novies legge n. 241/1990, il vaglio doveva ritenersi esaurito. L’effetto dell’annullamento è la reviviscenza ex tunc degli atti rimossi, che riacquistano piena efficacia con l’originario contenuto. Il Collegio richiama i principi già affermati nella parallela controversia sul medesimo complesso edilizio, ove si è chiarito che il giudice, annullando l’autotutela, ripristina la situazione preesistente senza alcun potere di ridefinirla o modellarla.
La “precisazione” del TAR, che ha escluso un accertamento di compatibilità per l’intero progetto e ritenuto perdurante il parere negativo del 1995, costituisce quindi una statuizione ultronea. Essa invade la sfera di discrezionalità amministrativa e anticipa una valutazione riservata all’Amministrazione, che non ha ancora nuovamente esercitato i propri poteri interpretativi e applicativi.
Caduta la limitazione, viene meno il presupposto logico del provvedimento individuale impugnato, adottato in via strettamente consequenziale all’annullamento generale. Esso è affetto da illegittimità derivata e va annullato. Il Collegio riforma pertanto la sentenza, espungendo il passaggio motivazionale, e compensa integralmente le spese del doppio grado in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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