Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte estinguono il giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 9318 del 09.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, depositata dalla parte ricorrente e accettata dalla controricorrente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., senza che il giudice di legittimità debba esaminare i motivi proposti. L’atto di rinuncia e la sua accettazione integrano una fattispecie processuale di carattere dispositivo, che sottrae la controversia alla decisione di merito e preclude ogni pronuncia sui singoli motivi di impugnazione. La declaratoria di estinzione consegue automaticamente alla verifica di conformità dell’atto alla legge, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza, il controricorrente e altri soggetti, chiedendo il rispetto delle disposizioni testamentarie di un notaio e, in subordine, la restituzione di somme e la condanna a rendere il rendiconto dei frutti di alcuni terreni.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibili la domanda principale e quella riconvenzionale. La Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’appello principale, aveva condannato la ricorrente a corrispondere i canoni di locazione e rigettato ogni altra domanda. Proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, nelle more la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, seguita dall’atto di accettazione del controricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, con memoria depositata il 29/1/2025, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, depositando anche atto di accettazione del 23/1/2025 da parte del controricorrente.
Il giudice di legittimità verifica la conformità dell’atto alla disciplina dell’art. 390 cod. proc. civ. e ne trae la conseguenza processuale: la rinuncia, accettata dalla controparte, rende inammissibile la prosecuzione del giudizio e impone la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.
L’estinzione assorbe l’esame dei sette motivi proposti, che restano privi di scrutinio nel merito, poiché la vicenda processuale si chiude su un piano esclusivamente dispositivo.
Quanto alle spese, la Corte non dispone alcunché, in coerenza con la definizione del giudizio per rinuncia accettata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.