Rinuncia al ricorso e spese di lite davanti al giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 1035 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di esame del merito. La pronuncia di estinzione non preclude al giudice amministrativo di regolare le spese di lite secondo il criterio della soccombenza, avuto riguardo all’esito della domanda cautelare e all’infondatezza del gravame già emergente in quella sede. È pertanto legittima la condanna del ricorrente rinunciante al pagamento delle spese in favore delle amministrazioni resistenti, quando l’ordinanza cautelare di rigetto, confermata in appello, abbia già evidenziato l’assenza dei presupposti del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la determinazione n. 522 del 31 dicembre 2024, con cui il Comune di Spirano ha negato il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano avanzato. Il provvedimento di diniego era fondato, tra l’altro, su un parere negativo della Soprintendenza e su una comunicazione di motivi ostativi resa ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La società ha chiesto l’annullamento del diniego e degli atti presupposti, con contestuale domanda cautelare. Il TAR ha respinto la domanda con ordinanza n. 126 del 26 marzo 2025, confermata in appello dal Consiglio di Stato. In prossimità dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo ha esaminato anzitutto la ritualità dell’atto di rinuncia, verificandone la conformità all’art. 84 cod. proc. amm. sotto il profilo della notificazione alle altre parti. Accertata la regolarità della notifica, il Collegio ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., non essendo più necessaria alcuna pronuncia sul merito del gravame.

La parte più significativa della decisione riguarda la regolazione delle spese. Il TAR ha posto le spese a carico della ricorrente in favore del Comune di Spirano e del Comune di Cologno al Serio, richiamando espressamente l’infondatezza del gravame già emergente dalle ragioni dell’ordinanza cautelare. La scelta si fonda sul criterio della soccombenza: la rinuncia intervenuta dopo il rigetto della domanda cautelare non consente di addossare le spese alle amministrazioni resistenti, che avevano già dovuto difendersi nel merito e nella fase cautelare.

Per quanto riguarda il Ministero della Cultura e la Soprintendenza, il Collegio ha disposto la compensazione, valorizzando la limitata attività difensiva svolta. In tal modo il giudice ha differenziato la posizione delle amministrazioni comunali, che avevano depositato articolate memorie e partecipato attivamente al giudizio, da quella delle amministrazioni statali, la cui difesa è rimasta più contenuta.

Le somme liquidate ammontano a € 2.500,00 ciascuna in favore dei due Comuni, oltre accessori come per legge. La decisione conferma un indirizzo consolidato: nell’ambito del processo amministrativo la rinuncia al ricorso non libera automaticamente il ricorrente dall’onere delle spese, poiché il giudice conserva il potere di valutare l’esito della lite e il comportamento processuale delle parti ai fini della pronuncia accessoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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