Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nell’ordinanza di rimozione rifiuti ex art. 192 d.lgs. 152/2006 (TAR Lombardia n. 1090 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, atteso che l’accertamento della responsabilità del destinatario per il deposito abusivo esige un contraddittorio procedimentale effettivo. La partecipazione del soggetto interessato non può ritenersi assolta dalla mera presenza alle ispezioni condotte da altri organi, sanitari o di polizia giudiziaria, nell’ambito di procedimenti autonomi rispetto a quello amministrativo. L’omissione di tale garanzia non è sanabile ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 quando non risulti palese che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. L’intervento extra ordinem del Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 5, TUEL, è legittimo solo in presenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, non essendo sufficienti mere esigenze di celerità nella rimozione.
Il Fatto
Due società, titolari di aree contigue site nei Comuni di Montichiari e di Carpenedolo, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco di Carpenedolo aveva ingiunto la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali, tra cui cumuli di materiale limoso qualificato dall’ATS come sottoprodotto, e altri materiali (pannelli fotovoltaici danneggiati, rottami metallici, imballaggi). L’ordinanza era stata emessa all’esito di accertamenti della polizia giudiziaria che avevano ipotizzato i reati di deposito incontrollato di rifiuti. Le ricorrenti deducevano, in particolare, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’erronea qualificazione del limo quale rifiuto anziché sottoprodotto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative. La comunicazione di avvio del procedimento non era stata inoltrata, avendo l’Amministrazione richiamato un’asserita “urgenza qualificata” connessa alla necessità di rimozione dei rifiuti e messa in sicurezza del sito. Tale esigenza di celerità è stata esclusa sulla base del verbale ATS, dal quale non emergevano ricadute sanitarie per la popolazione o per le matrici ambientali: non ricorrevano, pertanto, le ipotesi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale che legittimano l’intervento extra ordinem del Sindaco ex art. 50, comma 5, TUEL.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’ordinanza di rimozione rifiuti ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante la rilevanza dell’apporto partecipativo dei soggetti interessati, quanto meno con riguardo all’accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito. Il contraddittorio è imposto dalla stessa norma, che subordina l’ordine all’accertamento della responsabilità a titolo di dolo o colpa del destinatario.
La sola presenza del legale rappresentante alle ispezioni ATS e agli accertamenti della polizia giudiziaria in veste di indagato non soddisfa gli obblighi partecipativi: il procedimento penale è autonomo da quello amministrativo e non è stata consentita la produzione documentale. Neppure l’omissione è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, non essendo palese che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, avendo le ricorrenti dedotto elementi di fatto e di diritto che avrebbero potuto influire sull’esito.
L’omesso coinvolgimento ha altresì determinato una grave carenza istruttoria, avendo l’Ente recepito acriticamente le risultanze del verbale dei Carabinieri, senza svolgere autonome verifiche sulla natura del materiale limoso, qualificato dalla stessa ATS quale sottoprodotto. L’annullamento dell’ordinanza del 25.7.2025 si riverbera sulla successiva ordinanza dell’1.9.2025 di proroga dei termini, parimenti annullata, con possibilità per il Comune di rideterminarsi previo inoltro della comunicazione di avvio.
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Nota della Redazione
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