Indebito su pensione di reversibilità e cumulo redditi: legittimo il recupero (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 31 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione dei limiti di cumulabilità della pensione di reversibilità con gli altri redditi del beneficiario, ai sensi dell’art. 41, comma 1, legge n. 335/1995 e della tabella F, trovano applicazione i criteri dell’art. 35, comma 8, D.L. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009: rilevano i redditi da pensione conseguiti nello stesso anno di erogazione della prestazione collegata al reddito e, per le altre categorie reddituali, quelli dichiarati per l’anno solare precedente. Il comma 9 del medesimo articolo, che ancora la verifica all’anno in corso su base presuntiva, opera solo in sede di prima liquidazione della prestazione. Ne consegue la legittimità del recupero dell’indebito formatosi per effetto della rideterminazione reddituale, restando irrilevante la buona fede del percipiente, poiché le liquidazioni disposte con procedure automatizzate hanno carattere provvisorio e resta impregiudicata l’azione di recupero.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di pensione di reversibilità ordinaria, liquidata in via definitiva con provvedimento del 7 ottobre 2020 e decorrente dal giugno 2020, a seguito del decesso del coniuge. Con provvedimento del 21 ottobre 2022, l’INPS le contestava un indebito sulla pensione ai superstiti, per presunto superamento del limite di cumulabilità dei redditi di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, con recupero mediante trattenute rateali.
Il ricorso gerarchico veniva respinto dal Comitato di Vigilanza. La ricorrente adiva allora la Corte dei conti, deducendo l’erroneità del conteggio, per avere l’Istituto sommato i redditi diversi da pensione del 2019 ai redditi pensionistici del 2020, in contrasto con il messaggio Hermes INPS n. 5178 del 2015. Chiedeva l’annullamento del provvedimento e, in subordine, l’irripetibilità dell’indebito per la propria buona fede. L’INPS resisteva, invocando i criteri del messaggio Hermes n. 2931 del 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’annualità reddituale di riferimento per la verifica delle prestazioni collegate al reddito. L’art. 35, comma 8, D.L. n. 207/2008 — come modificato dall’art. 13, comma 6, D.L. n. 78/2010 — fissa la regola generale secondo cui rilevano i redditi conseguiti nell’anno solare precedente. Deroga a tale criterio il reddito da prestazioni soggette a obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, per il quale vale l’anno di erogazione. Il comma 9, invece, si applica alla sola prima liquidazione, con riferimento ai redditi dell’anno in corso dichiarati in via presuntiva.
Nel caso concreto, la Corte qualifica l’indebito come frutto della rideterminazione di una prestazione già in godimento, non di una prima liquidazione. L’INPS ha correttamente computato i redditi non pensionistici del 2019 e i redditi da pensione diretta del 2020, il cui cumulo ha superato il limite della tabella F. Il criterio adottato risponde alla ratio di ancorare la valutazione a redditi certi, non meramente presunti, così da erogare trattamenti adeguati alle effettive necessità economiche del percipiente.
La Corte ritiene non condivisibile la tesi della ricorrente, che invoca il comma 9 per sostenere la coincidenza tra annualità dei redditi e anno di decorrenza della prestazione. La giurisprudenza richiamata attiene a prestazioni assistenziali in prima liquidazione o alla previgente formulazione della norma, e non è riferibile alla rideterminazione di una prestazione previdenziale già in corso.
Quanto all’irripetibilità, il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 52 legge n. 88/1989, integrato dall’art. 13 legge n. 412/1991, che presuppone un errore o un ritardo imputabili all’Ente, non ravvisabili nella specie. Trova invece applicazione la disciplina dell’art. 9 legge n. 428/1985 e dell’art. 5 d.P.R. n. 429/1986, che attribuiscono carattere provvisorio alle liquidazioni automatizzate e fanno salva l’azione di recupero anche oltre il termine annuale. La buona fede della percipiente resta così priva di rilievo, sia per la provvisorietà del trattamento sia per l’obbligo dell’Amministrazione di recuperare l’indebito. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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