Rinuncia agli atti e accettazione della parte interessata nel giudizio pensionistico contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 187 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti la rinuncia agli atti del processo produce i suoi effetti solo a seguito dell’accettazione della controparte costituita. L’art. 110 del Codice di Giustizia Contabile, applicabile al giudizio pensionistico in forza dell’art. 7 dello stesso codice, va interpretato nel senso che l’accettazione deve provenire dalla parte costituita e portatrice di un interesse alla prosecuzione del giudizio, pur in assenza di un’espressa indicazione in tal senso nella norma. Verificata la regolarità della rinuncia e dell’accettazione, il giudice dichiara l’estinzione del processo. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto domanda per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, in ragione di uno stato di grave riduzione della propria capacità lavorativa, già dedotto davanti al giudice del lavoro e riassunto davanti alla Corte dei conti.
L’INPS si è costituito chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile, improcedibile e comunque infondato. Nelle more, il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, notificato all’Istituto previdenziale. All’udienza di discussione il difensore dell’INPS ha preso atto della rinuncia, concludendo per la declaratoria di estinzione. Il giudizio è stato quindi definito con il dispositivo letto in udienza.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene agli effetti della rinuncia agli atti nel rito contabile e, in particolare, alla necessità dell’accettazione della controparte. Il Collegio richiama l’art. 110 del CGC, il quale stabilisce che la rinuncia può essere fatta in qualunque stato e grado della causa e che produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme, con dichiarazioni rese verbalmente in udienza o con atti sottoscritti e notificati.
La norma prevede che il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiari l’estinzione del processo e che tale declaratoria non dia luogo a pronuncia sulle spese. Il Collegio osserva che la disposizione è modellata sull’art. 306 cod. proc. civ., del quale riproduce la struttura essenziale.
Il punto di maggiore rilievo riguarda una differenza testuale. L’art. 110 del CGC, a differenza dell’art. 306 cod. proc. civ., non specifica che la rinuncia debba essere accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio non legge in questa omissione una volontà derogatoria.
L’interpretazione corretta è nel senso di ritenere necessaria l’accettazione della parte costituita che avrebbe interesse alla prosecuzione. La ratio della regola processuale, incentrata sull’affidamento della controparte e sulla stabilità della definizione del giudizio, resta identica. L’accettazione, pertanto, non è un adempimento meramente formale, ma il presupposto dell’estinzione.
Nel caso concreto risultano integrati i presupposti. La rinuncia è stata depositata e notificata all’Istituto previdenziale, che l’ha accettata in udienza. Il giudice ha pertanto dichiarato estinto il giudizio senza pronuncia sulle spese, in applicazione dell’art. 110, comma 7, del CGC.
Nota della Redazione
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