Inammissibile il quesito del Segretario comunale alla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 308 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso alla funzione consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica da parte delle autonomie territoriali, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, soggiace a un duplice filtro di ammissibilità, soggettivo e oggettivo. Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione esterna spetta all’ente, mentre quella interna spetta esclusivamente all’organo di vertice politico titolare della rappresentanza istituzionale. Per l’ente comunale tale organo è il sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000. Il quesito proposto dal Segretario comunale è pertanto inammissibile. La funzione consultiva non è attività di consulenza generale, ma attività ermeneutica prestata in posizione di neutralità a tutela dell’interesse generale del sistema delle autonomie.
Il Fatto
Il Segretario comunale di un ente locale ha proposto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia una richiesta di parere in materia di contabilità pubblica. Il quesito riguardava i rapporti finanziari tra il Comune e l’Unione di cui lo stesso è membro. In particolare si chiedeva se il trasferimento delle quote di spesa all’Unione debba essere subordinato a una rendicontazione analitica, se il mero rinvio ai criteri statutari di ripartizione sia sufficiente a legittimare la richiesta di pagamento e se il Comune associato abbia un diritto-dovere di controllo sulla gestione dell’Unione.
La richiesta è pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri da parte del CAL Regione Lombardia. Investita della questione, la Sezione ha esaminato in via pregiudiziale i presupposti di ammissibilità dell’istanza.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda che la funzione consultiva in materia di contabilità pubblica è subordinata a un duplice filtro, concernente il profilo soggettivo e quello oggettivo dell’istanza, come affermato dalle delibere nn. 11/SEZAUT/2020/QMIG e 1/SEZAUT/2021/QMIG. Tale attività non costituisce una consulenza a carattere generale, ma un’attività ermeneutica che la Sezione presta in posizione di neutralità e indipendenza al sistema delle autonomie territoriali, per la corretta applicazione e interpretazione delle norme di contabilità pubblica.
Sul piano soggettivo il Collegio distingue due piani: la legittimazione soggettiva esterna, relativa all’ente legittimato a proporre l’istanza, e la legittimazione soggettiva interna, relativa al soggetto che, in nome e per conto dell’ente, può formalmente effettuare la richiesta. L’accertamento pregiudiziale di tale legittimazione discende dalla ratio della funzione consultiva, intestata dalla legge alla Corte dei conti quale organo di magistratura che agisce in posizione di neutralità.
L’attribuzione ha natura collaborativa ed è finalizzata all’interesse generale del sistema delle autonomie locali, non a quello del singolo ente istante. Da ciò consegue l’ammissibilità soggettiva delle sole richieste provenienti dall’organo di vertice politico titolare della rappresentanza istituzionale dell’ente.
Per l’ente comunale tale organo è individuato, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella figura del sindaco. Nel caso sottoposto al vaglio, il quesito non risulta richiesto dal sindaco, ma dal Segretario comunale. La Sezione, pertanto, dichiara il quesito inammissibile sotto il profilo soggettivo e dispone la trasmissione della deliberazione all’ente.
Nota della Redazione
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