Conto a materia privo di quantità: giudizio improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 14 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto l’improcedibilità può essere dichiarata non in ogni caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo quando manchi una condizione di procedibilità, come la parificazione, ovvero quando difetti l’esistenza giuridica o fattuale del conto, cioè i requisiti minimi di forma e sostanza necessari per qualificarlo come tale. Il conto giudiziale del consegnatario di beni a materia deve indicare quantità, destinazioni e classificazioni dei beni in consegna e i relativi valori, con il debito per materia all’inizio dell’esercizio, il carico, lo scarico e la consistenza al 31 dicembre. In mancanza di tale contenuto minimo il giudizio è improcedibile e l’obbligo di resa del conto resta inadempiuto, con conseguente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario dell’Amministrazione provinciale di Matera, in relazione al conto giudiziale n. 20047 dell’esercizio finanziario 2019, avente ad oggetto la gestione dei beni mobili dell’Ente.

Con relazione di deferimento il Magistrato istruttore rimetteva al Collegio la questione preliminare della procedibilità dell’esame del conto. Il documento era costituito dal modello 24, recante la sola descrizione del bene, la categoria e i valori monetari di carico, scarico e giacenza, senza alcuna indicazione di quantità. Di qui la prospettata inesistenza dei requisiti minimi necessari per qualificare il documento come conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra irregolarità o nullità del conto e inesistenza giuridica o fattuale dello stesso. Solo la seconda consente di dichiarare l’improcedibilità. Si pensi alla mancanza della firma dell’agente contabile, quale requisito di esistenza giuridica dell’atto, o all’assenza delle quantità dei beni maneggiati nei conti a materia. La seconda ipotesi di improcedibilità è la mancanza di una condizione di procedibilità, come la parificazione, ai sensi degli artt. 139, comma 2, 140, commi 1 e 3, e 145, comma 3, c.g.c.

Il conto in esame rientra nel novero dei conti a materia, ai quali si applicano i principi desumibili dalla normativa generale, in particolare dagli artt. 30-33 e 626-628 r.d. n. 827/1924 e dall’art. 24 d.P.R. n. 254/2002, recepiti nella normativa degli enti locali dagli artt. 93 e 233 d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 1 lett. z e dagli allegati modelli da 21 a 24 d.P.R. n. 194/1996, non abrogati dal d.lgs. n. 126/2014.

Da tali disposizioni discende che il conto del consegnatario deve presentare le quantità, le destinazioni e le classificazioni dei beni, con l’indicazione del debito per materia a inizio esercizio, del carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, per quantità e valore. Il Collegio richiama il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 2/2015/CONS, secondo cui il conto deve essere compilato e controllato in stretta correlazione con le scritture inventariali. La costante giurisprudenza contabile ammette che anche documenti privi di tutti i requisiti formali possano essere sufficienti, ma solo se presentano un contenuto minimo che consenta il riscontro della correttezza dei dati e della gestione.

Nel caso concreto tale contenuto manca. Difettano gli estremi di inventario dei beni, le unità di misura, le quantità in consegna a inizio anno, le variazioni in aumento e in diminuzione e le quantità residue a fine anno. Il prospetto non consente di verificare le operazioni di carico e scarico né la corrispondenza con gli inventari, come confermato dall’annotazione in calce al conto sulla mancata attuazione dei dati per carenza di personale. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza della Sez. giur. Calabria n. 117/2025, n. 68/2023 e n. 165/2022.

Poiché il documento non presenta i requisiti minimi per la ricostruzione della gestione, il giudizio è improcedibile. Resta fermo l’inadempimento dell’obbligo di resa: il conto deve essere ancora presentato, anche a seguito di giudizio di resa ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., onde la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e la condanna dell’agente contabile alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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