Rinuncia agli atti desumibile dal comportamento processuale e improcedibilità (TAR Calabria n. 654 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal giudice amministrativo anche in mancanza delle formalità previste dai primi tre commi dell’art. 84 c.p.a., quando l’intervenuta rinuncia agli atti risulti da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento processuale delle parti, valutabili come argomenti di prova. La dichiarazione di rinuncia è riferibile all’ente quando provenga dal soggetto munito di rappresentanza, ossia il Sindaco, essendo superflua la partecipazione e la sottoscrizione dei difensori. Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto a beneficiare delle misure di compensazione ambientale previste dalle ordinanze del Commissario Delegato n. 7376 del 21 ottobre 2008 e n. 11212 del 18 settembre 2012, per il disagio subito a causa del conferimento, negli anni 2010-2014, di rifiuti urbani presso una discarica sita nel proprio territorio, e la condanna dell’amministrazione regionale al pagamento della somma di euro 10.108.679,71, oltre rivalutazione e interessi.
La Regione, subentrata nelle competenze commissariali, aveva dapprima riconosciuto un credito di euro 1.672.313,34 a titolo di maggiorazione tariffaria, corrisposto integralmente, e aveva poi negato la pretesa relativa alla premialità di euro 5,00 per tonnellata, ritenendola riferibile ai soli Comuni sedi di discariche pubbliche. Nel corso del giudizio la Regione ha prodotto un verbale del 25 settembre 2023, qualificato come atto transattivo e di rinuncia, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare la qualificazione del verbale prodotto dalla Regione. Il Comune ricorrente ne ha contestato la natura transattiva, ritenendo insussistenti gli elementi sostanziali della transazione e i requisiti formali, per la mancanza della sottoscrizione dei difensori e del potere rappresentativo del Dipartimento Ambiente e Territorio. Solo nel corso della discussione all’udienza dell’11 febbraio 2026 la difesa comunale ha prospettato un vizio del consenso per assenza della delibera della Giunta autorizzativa.
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di improcedibilità. In disparte la sussistenza di un valido accordo qualificabile come atto transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c., il verbale integra un atto di rinuncia agli atti del giudizio. Anche in mancanza delle formalità previste dai primi tre commi dell’art. 84 c.p.a., il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento processuale delle parti, quali argomenti di prova.
Sotto il profilo formale, la dichiarazione del soggetto munito di rappresentanza dell’ente, ossia il Sindaco, è stata reputata sufficiente a riferire la rinuncia al Comune ricorrente, essendo del tutto superflua la partecipazione e la sottoscrizione da parte dei difensori. Sotto il profilo sostanziale, nel verbale le parti hanno premesso l’esistenza del giudizio ancora non definito, pendente davanti al TAR, e il Sindaco ha dichiarato di rinunciare sia al ricorso per ottemperanza davanti al Consiglio di Stato, sia al ricorso notificato il 5 marzo 2020, con effetto a far data dal totale adempimento.
La rinuncia è stata quindi riferita al versamento, avvenuto, della somma indicata, a tacitazione dell’oggetto del giudizio definito con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4129 del 24 aprile 2023 e dell’oggetto del presente giudizio. Da tale dichiarazione è scaturita la consequenziale rinuncia del Comune anche all’intestato giudizio. Tanto è sufficiente alla pronuncia in rito di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, essendo peraltro l’eccezione della Regione limitata a una pronuncia di mero rito. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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