Edilizia, il diniego non può fondarsi solo sul parere della Soprintendenza (TAR Calabria n. 647 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo espresso dalla Soprintendenza in seno alla conferenza di servizi, su un immobile non dichiarato di interesse culturale e privo di vincolo di tutela, non costituisce arresto procedimentale e non deve essere autonomamente impugnato. Il Comune resta titolare del potere di determinarsi sul progetto, con autonoma valutazione sotto il profilo edilizio. Il diniego di permesso di costruire che si fondi integralmente e acriticamente sul parere soprintendentizio, senza alcun esame tecnico dell’intervento, è viziato per eccesso di potere e irragionevolezza, soprattutto quando il medesimo progetto era già stato assentito in un precedente procedimento.
Il Fatto
Una società presenta istanza per la ristrutturazione edilizia di un fabbricato abitativo sito nel centro storico del Comune. Il dirigente competente, all’esito di una conferenza di servizi tenuta in modalità asincrona, rigetta la richiesta con determinazione del 9 febbraio 2024, n. 346, e adotta il diniego di permesso di costruire del 13 febbraio 2024, prot. n. 15534. Entrambi gli atti si fondano sul parere contrario della Soprintendenza, che pure riconosce l’assenza di dichiarazione di interesse culturale e di vincolo di tutela.
Il medesimo progetto aveva già ottenuto un permesso di costruire nel 2016, poi decaduto per mancato avvio dei lavori: in quella occasione l’amministrazione aveva superato il parere negativo della Soprintendenza. La società impugna i due provvedimenti davanti al TAR e domanda anche la condanna del Comune al rilascio del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta d’ufficio la questione preliminare di inammissibilità, sollevata dal Comune solo con la memoria di replica. Ricorda il principio secondo cui, quando si ricorre alla conferenza di servizi, il gravame va notificato alle amministrazioni che abbiano espresso pareri o determinazioni dotati di autonoma capacità lesiva, impugnabili separatamente ove adottati fuori da quel modulo procedimentale.
Tale evenienza, osserva il Collegio, non ricorre nel caso concreto. Esclusa l’esistenza di un vincolo culturale sul fabbricato, il parere della Soprintendenza non integra un arresto procedimentale che esigesse autonoma impugnazione. Il ricorso è stato perciò correttamente notificato al solo Comune, autore del provvedimento effettivamente lesivo.
Da questa premessa discende l’esame del merito. Pacifica l’assenza di tutela sul bene e non emergendo profili di tutela del paesaggio, il Tribunale afferma che spettava comunque all’ente locale determinarsi autonomamente sul progetto, esaminandolo sotto il profilo squisitamente edilizio. La motivazione degli atti impugnati, invece, riposa integralmente sul parere soprintendentizio, senza alcuna autonoma valutazione tecnica.
L’irragionevolezza emerge con chiarezza dal confronto con il precedente procedimento. Allora il Comune aveva superato il parere negativo valorizzando la previsione di abbattimento del complesso nel PRG, la conservazione dei caratteri storico-architettonici delle facciate e il degrado dell’edificio, sismicamente vulnerabile. Il Collegio annulla dunque i provvedimenti, ma non può condannare il Comune al rilascio del permesso, restando riservato all’ente l’esame edilizio del progetto che gli atti impugnati non hanno svolto. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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