Rinuncia agli atti e estinzione del giudizio contabile per inadempimento del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 203 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile instaurato per l’accertamento dell’inadempimento del concessionario della riscossione, la rinuncia agli atti del giudizio, dichiarata dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 306 c.p.c., determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c.. La rinuncia non opera come diritto potestativo: richiede, di regola, l’accettazione della controparte costituita con interesse alla prosecuzione. Tuttavia, la mancata costituzione in giudizio del convenuto contumace fa venir meno la necessità dell’accettazione e finanche della notificazione della dichiarazione di rinuncia. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c..
Il Fatto
Una società concessionaria del trasporto pubblico proponeva ricorso in riassunzione davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, dopo che il giudice di pace aveva declinato la propria giurisdizione. La ricorrente conveniva in giudizio l’agente della riscossione e la Procura regionale, chiedendo di accertare l’inadempimento contrattuale dell’agente per non aver dato corso all’esazione di una somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, con condanna al risarcimento del danno patrimoniale e del danno all’immagine.
Secondo la ricorrente, la mancata notificazione della cartella o di altro atto interruttivo aveva lasciato maturare la prescrizione del credito, poi dichiarata con sentenza del giudice di pace. La Procura regionale, con conclusioni depositate, richiamava una precedente pronuncia della stessa Sezione su fattispecie identica e prospettava l’ammissibilità della domanda limitatamente all’accertamento della dispersione delle ragioni creditorie, restando invece inammissibile la domanda risarcitoria per danno all’immagine. L’agente della riscossione, regolarmente notiziato, non si costituiva e restava contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della fattispecie. Il ricorso in riassunzione, volto all’accertamento dell’inadempimento dell’agente della riscossione e alla condanna al risarcimento, rientra nella previsione dell’art. 172, lett. d), c.g.c.: sussistono pertanto sia la giurisdizione della Corte dei conti sia la legittimazione ad agire della ricorrente. Sul punto la Sezione richiama la propria giurisprudenza su fattispecie identiche, confermando l’indirizzo già consolidato.
La decisione si concentra poi sulla dichiarazione con cui la ricorrente, prima dell’udienza, ha manifestato la sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione e ha rinunciato agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c., chiedendo l’estinzione del processo. La rinuncia può essere effettuata in ogni stato e grado del processo, ma produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme: non deve contenere riserve o condizioni e deve provenire dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati.
La Corte ne trae la natura negoziale della rinuncia. Essa non rappresenta un diritto potestativo, idoneo a produrre da solo l’effetto estintivo del rapporto processuale al manifestarsi della volontà del titolare: occorre una scelta condivisa, un vero e proprio negozio processuale con effetti estintivi. Il Collegio richiama, in tal senso, la sentenza della Seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello n. 381/2022.
Il passaggio decisivo riguarda gli effetti della contumacia. Anche a voler interpretare l’art. 110 c.g.c. nel senso di reputare necessaria l’accettazione della parte costituita con interesse alla prosecuzione, la mancata costituzione dell’agente della riscossione fa venir meno tale necessità, come affermato da Cass. n. 6850/2011, e finanche l’esigenza di notificare la dichiarazione di rinuncia al convenuto, secondo Cass. n. 1168/1995. Sussistono dunque i presupposti per l’estinzione del giudizio.
Il Collegio rileva infine che l’art. 110, comma 7, c.g.c. esclude la pronuncia sulle spese in caso di estinzione del processo. La dichiarazione di rinuncia è stata confermata all’udienza dal difensore, senza obiezioni della Procura regionale, e la causa è stata trattenuta per la decisione.
Nota della Redazione
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