Inammissibile il quesito su concessione in comodato di locale comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 10 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, prevista dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ha carattere speciale e non generale. Essa può riguardare solo richieste volte a ottenere un esame in astratto su temi di carattere generale, funzionalmente collegati alla tutela degli equilibri di bilancio. È inammissibile il quesito che implichi valutazioni su comportamenti amministrativi concreti, su atti gestionali già adottati o da adottare, o su condotte suscettibili di esame da parte di altra giurisdizione. La Corte dei conti non può essere immessa nei processi decisionali degli enti territoriali, che restano affidati all’esclusiva competenza e responsabilità dei loro organi.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune di piccole dimensioni si rivolge alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte chiedendo se sia possibile concedere in comodato a un medico di base un locale di proprietà comunale, composto da una stanza, una sala di attesa e un bagno, a proprio dire non altrimenti utilizzabile.
L’istante rappresenta che l’Ente intende fornire supporto alla popolazione anziana e che non sarebbe possibile stipulare un contratto di locazione oneroso, perché il medico non sarebbe disponibile a sopportare i costi di raggiungimento dell’ambulatorio. La richiesta giunge alla Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta preliminarmente il profilo dell’ammissibilità, sotto il duplice aspetto soggettivo e oggettivo. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile: proviene dal Consiglio delle Autonomie Locali, organo legittimato a proporla, ed è sottoscritta dal Sindaco, organo di rappresentanza legale dell’Ente.
Sotto il profilo oggettivo, la Sezione richiama la costante giurisprudenza contabile. Le Sezioni regionali non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma le attribuzioni consultive si connotano in funzione delle sostanziali finalità di controllo. La nozione di contabilità pubblica, delineata dalle Sezioni Riunite, va intesa come sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici.
La funzione consultiva può riguardare solo richieste volte a ottenere un esame in astratto su temi di carattere generale. Non può invece rivolgersi a quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi, o che attengano a casi concreti o ad atti gestionali già adottati o da adottare. Né può avere a oggetto condotte suscettibili di essere sottoposte all’esame della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria.
Nel caso in esame, il quesito risulta espressamente finalizzato a conoscere il comportamento che concretamente l’Ente dovrebbe adottare in ordine alla concessione in uso gratuita di un locale comunale. Esso non concerne l’interpretazione di un assetto normativo con impatto sulla sana gestione finanziaria o sugli equilibri di bilancio, ma richiede valutazioni su un atto gestionale specifico.
La Sezione osserva inoltre che il quesito, pur attenendo in senso lato alla gestione del patrimonio comunale, ha ad oggetto condotte specifiche e concrete, rivolte a soggetti determinati e suscettibili di esame da parte di altra giurisdizione. Ciò al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali. La concretezza del caso impedisce dunque ogni approccio generale e astratto. Il quesito è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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