Estinzione per rinuncia agli atti e accettazione nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 205 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile la rinuncia agli atti del processo, ai sensi dell’art. 110 c.g.c., produce l’effetto estintivo solo a seguito dell’accettazione della controparte, non configurando un diritto potestativo del rinunciante. L’accettazione, tuttavia, non è necessaria quando il convenuto non si sia costituito: in tal caso viene meno anche l’onere di notificare la dichiarazione di rinuncia. La declaratoria di estinzione per rinuncia non dà luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c..
Il Fatto
Una società affidataria del servizio di mobilità urbana proponeva ricorso in riassunzione ex art. 17 c.g.c. davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, dopo che il tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione. La società conveniva in giudizio l’agente della riscossione e la Procura regionale, chiedendo accertare l’inadempimento del concessionario nell’esazione di una sanzione amministrativa pecuniaria iscritta a ruolo e la sua condanna al risarcimento del danno patrimoniale da mancato introito e del danno all’immagine.
La pretesa creditoria era stata dichiarata estinta per prescrizione con sentenza del giudice di pace, per la mancata notifica della cartella di pagamento o di altro atto interruttivo. La Procura regionale, richiamando una precedente pronuncia della Sezione su identica fattispecie, prospettava l’ammissibilità della domanda di accertamento e l’inammissibilità di quella risarcitoria per danno all’immagine. Il convenuto non si costituiva. In udienza la società dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendone l’estinzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione di giurisdizione. La domanda di accertamento dell’inadempimento contrattuale del concessionario della riscossione, con conseguente risarcimento del danno da mancato introito di somme iscritte a ruolo, rientra nella previsione dell’art. 172, lett. d), c.g.c., con sussistenza della giurisdizione della Corte e della legittimazione ad agire della ricorrente. La Sezione richiama sul punto le proprie precedenti pronunce su fattispecie identiche.
La decisione si concentra poi sull’effetto della dichiarazione di rinuncia depositata dalla società. Il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 110 c.g.c.. La rinuncia agli atti può essere proposta in ogni stato e grado del processo, ma produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme: non deve contenere riserve o condizioni e deve provenire dalle parti o da procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati.
Il Collegio chiarisce la natura dell’istituto: la rinuncia non è un diritto potestativo idoneo a produrre l’effetto estintivo al solo manifestarsi della volontà del titolare. Occorre una scelta condivisa, un vero e proprio negozio processuale con effetti estintivi, come affermato dalla Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello.
Tale accettazione, tuttavia, non è richiesta quando la parte convenuta non si sia costituita. La mancata costituzione del convenuto fa venir meno la necessità dell’accettazione e finanche l’onere di notificare la dichiarazione di rinuncia. Nel caso concreto il convenuto, pur regolarmente notiziato, non si era costituito: sussistono pertanto i presupposti per l’estinzione. Il Collegio applica infine l’art. 110, comma 7, c.g.c., che esclude la pronuncia sulle spese in caso di estinzione del processo.
Nota della Redazione
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