Rinuncia agli atti accettata ed estinzione del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 311 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la rinuncia agli atti del ricorrente, accettata dal resistente costituito, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c., senza necessità di scrutinio del merito e della questione di legittimità costituzionale prospettata. L’accettazione della controparte è condizione di efficacia della rinuncia. La definizione del giudizio in via rinunciatoria preclude ogni pronuncia sul diritto vantato e assorbe le eccezioni di inammissibilità, difetto di giurisdizione e carenza di legittimazione passiva. Le spese restano compensate tra le parti, in conformità alla concorde volontà espressa.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato, senza il blocco imposto dall’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022. Ha prospettato profili di illegittimità costituzionale della norma, chiedendo la rimessione della questione alla Corte costituzionale, la declaratoria del silenzio serbato dall’INPS sulla diffida e la condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme non erogate dal gennaio 2023, con interessi e rivalutazione.
L’INPS ha contestato la domanda, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza, il difetto di giurisdizione in caso di ritenuta natura tributaria delle trattenute e la carenza di legittimazione passiva. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato atto di rinuncia, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, intervenuta sulla questione a seguito di ordinanze di altre Sezioni, e ha concluso per l’estinzione con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La decisione si fonda su un rilievo processuale assorbente. Il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio e l’INPS, costituito, ha accettato la rinuncia all’udienza. La Corte rileva che l’accettazione della controparte rende operativa la causa estintiva e preclude ogni ulteriore esame.
Il Collegio applica l’art. 110 c.g.c., che disciplina la rinuncia agli atti e i suoi effetti nel processo contabile. Il combinarsi della dichiarazione del ricorrente e dell’accettazione del resistente produce l’estinzione del processo, con la conseguenza che nessuna pronuncia di merito può essere resa.
Restano così assorbite le questioni prospettate dalle parti: la pretesa sostanziale alla rivalutazione della pensione, l’eccezione di difetto di giurisdizione e quella di carenza di legittimazione passiva, nonché la richiesta di rimessione della questione di legittimità costituzionale. La sopravvenuta Corte costituzionale n. 19/2025, intervenuta su altre ordinanze di rimessione, costituisce il contesto in cui il ricorrente ha maturato la scelta rinunciatoria.
Quanto alle spese, la Corte le dichiara compensate, in coerenza con l’accordo delle parti e con la definizione in via rinunciatoria del giudizio. Il dispositivo dichiara l’estinzione del processo e fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza, con trasmissione alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
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