Proroga del termine di completamento dei lavori PNRR e obbligo di vigilanza della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 137 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione ex art. 100 Cost. e art. 3 l. n. 20/1994, verifica la rispondenza dell’azione amministrativa agli obiettivi di legalità, economicità ed efficienza, anche in relazione all’attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR. Il controllo si svolge in posizione collaborativa e non incide sull’efficacia giuridica degli atti, né assume rilievo diretto sulla responsabilità dei funzionari, potendo però far emergere profili di criticità oggetto di distinti procedimenti. Il soggetto attuatore che ha concesso una proroga del termine di ultimazione dei lavori è tenuto a garantire il rispetto del cronoprogramma e a fornire puntuali indicazioni sullo stato di avanzamento dell’opera in sede di rendicontazione finale.
Il Fatto
Il Comune di Piedimonte Matese, in qualità di soggetto attuatore, è destinatario di finanziamenti PNRR per la realizzazione del progetto di “Riconversione in scuola per infanzia dello edificio principe Umberto”, per un importo complessivo di euro 1.133.000,00. La Sezione regionale di controllo per la Campania aveva avviato un’istruttoria sul progetto, rilevando, già con la deliberazione n. 65/2026/PNRR, criticità non ancora superate riguardanti il ritardo nella realizzazione dell’opera, nonché la necessità di implementare la rendicontazione tramite il sistema ReGiS.
L’Amministrazione aveva evidenziato due ordini di criticità: uno di natura procedurale, legato alle modalità di svolgimento della gara da parte della Centrale di Committenza, e uno inerente alla fase esecutiva, dovuto al sequestro di una porzione dell’immobile e ai vincoli imposti dalla Soprintendenza. Con determina n. 159/2026, il Comune ha poi autorizzato l’ulteriore proroga del termine di completamento dei lavori al 15 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha inquadrato l’attività di controllo sugli interventi PNRR nel più ampio ambito del controllo sulla gestione, precisandone la natura collaborativa e la funzione di verifica dei risultati dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi prefissati. In tale cornice, la verifica non concerne la legittimità dei singoli atti ma mira a rilevare eventuali inefficienze, ritardi o illegittimità come indizi per la valutazione complessiva della gestione, senza escludere l’emersione di fattispecie di responsabilità in altri procedimenti.
Nel caso di specie, la Sezione ha constatato che, pur a fronte delle criticità rappresentate dall’Ente — concernenti lo slittamento dei termini contrattuali e la richiesta di proroga da parte dell’impresa esecutrice — la data di ultimazione dei lavori è stata differita al 15 giugno 2026. L’Amministrazione ha riferito lo stato di avanzamento delle lavorazioni e le liquidazioni effettuate all’impresa, ma non ha fornito indicazioni precise circa l’attuale percentuale di realizzazione dell’opera.
La Corte ha quindi rilevato la necessità di verificare il rispetto della data prefissata per la conclusione dei lavori, anche alla luce delle varianti approvate e delle criticità incontrate nella fase di esecuzione. L’esito del controllo si sostanzia nella raccomandazione ad adottare ogni misura utile a garantire il rispetto dei tempi, nonché nella richiesta di una relazione di aggiornamento finale sullo stato di realizzazione del progetto, da trasmettere entro il 30 settembre 2026 tramite il sistema Con.Te, con allegato il certificato di ultimazione dei lavori.
La deliberazione, infine, è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.