Spese di rappresentanza nelle APSP e responsabilità del direttore (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 19 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le aziende pubbliche di servizi alla persona, quali enti pubblici non economici dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, sono tenute al rispetto del regime giuridico generale delle spese di rappresentanza fondato sui principi di imparzialità, buon andamento ed economicità di cui all’art. 97 Cost. Le spese rivolte a beneficio dei dipendenti dell’ente, quali doni natalizi, omaggi per pensionamenti o mazzi di fiori per la festa della donna, non integrano la nozione di spesa di rappresentanza per difetto di rilevanza esterna e di finalizzazione al prestigio istituzionale. In tema di responsabilità amministrativa del direttore, la colpa grave sussiste quando egli abbia direttamente autorizzato la spesa illegittima; viceversa, per le uscite gestite in autonomia dall’economo, il direttore risponde solo se la Procura provi la grave omissione degli obblighi di verifica periodica, non potendosi desumere la colpa dalla mera mancata percezione dell’illecito.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il direttore amministrativo di una APSP, contestando l’illegittimità di alcune spese di rappresentanza assunte negli anni 2019 e 2020 per un importo complessivo di euro 1.916,00. Si trattava di omaggi natalizi ai dipendenti, regali per il pensionamento di tre dipendenti e mazzi di mimose per la festa della donna.

L’indagine traeva origine da una segnalazione della Sezione di controllo di Trento, che aveva approvato il referto sulla gestione delle APSP del Trentino. Il requirente contestava al direttore la violazione dei criteri di legittimità delle spese di rappresentanza e la colpa grave, sia per le spese direttamente autorizzate, sia per la mancata vigilanza sull’operato dell’economo. La difesa sosteneva l’inapplicabilità dell’art. 92 del d.P.R. n. 97/2003 alle APSP e l’insussistenza dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione giuridica delle APSP. Richiamata la trasformazione delle IPAB operata dal d.lgs. n. 207/2001 e, a livello locale, dalla L.r. n. 7/2005, la Corte conferma la natura di ente pubblico non economico con personalità di diritto pubblico. Da tale qualificazione deriva l’inserimento delle APSP nel sistema territoriale integrato e la loro soggezione ai vincoli di coordinamento della finanza pubblica, come già affermato dalla Corte cost. n. 161/2012.

Quanto alla disciplina delle spese di rappresentanza, la Corte esclude l’applicabilità diretta sia dell’art. 214 del Codice regionale degli enti locali, riferito ai soli Comuni, sia dell’art. 92 del d.P.R. n. 97/2003, che richiama la legge n. 70/1975 la quale all’art. 1 esclude espressamente le IPAB dal proprio campo di applicazione. Tuttavia, il Collegio ritiene che il regime giuridico generale di elaborazione giurisprudenziale trovi applicazione anche alle APSP, in ragione della loro appartenenza alla finanza pubblica allargata.

La Corte enuclea i requisiti di legittimità: specifico stanziamento e adeguata documentazione; inerenza a eventi istituzionali particolari; rilevanza esterna della spesa; provenienza della deliberazione dagli organi di vertice e destinazione a soggetti esterni dotati di rappresentatività; rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e congruità. Esclude poi che doni natalizi, omaggi per pensionamenti e mimose per la festa della donna possano qualificarsi come spese di rappresentanza, trattandosi di mere liberalità rivolte a soggetti interni all’ente.

Sul piano della responsabilità, il Collegio distingue. Per gli omaggi natalizi il direttore ha sottoscritto personalmente il buono economale, il contratto di fornitura e l’ordine di pagamento: la colpa grave è ravvisabile, poiché egli rivestiva una posizione apicale implicante specifica preparazione giuridica e contabile.

Per gli omaggi da pensionamento e le mimose, invece, i documenti recano la sola firma dell’economo. Il regolamento di contabilità attribuisce al direttore un potere-dovere di verifica periodica sui rendiconti dell’economato, ma la Procura non ha provato alcuna grave omissione o negligenza nell’esercizio di tale funzione. La domanda è pertanto accolta solo per euro 761,30, con proscioglimento per il resto, assorbita ogni ulteriore valutazione sul nesso causale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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