Inammissibile accertamento causa di servizio senza domanda pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni pubbliche, il ricorso alla Corte dei conti è ammissibile solo in presenza di un interesse pensionistico concreto e attuale, leso dall’amministrazione. È pertanto inammissibile, per difetto di interesse ad agire, il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità opposto in sede amministrativa, domandi al giudice contabile il mero accertamento di tale dipendenza quale presupposto di un futuro trattamento pensionistico di privilegio, senza aver mai presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. Il collegamento oggettivo tra il diniego e la lesione dell’interesse pensionistico resta insussistente sul piano sostanziale, poiché lo scopo-fine invocato non è attuale e potrebbe non divenire mai tale.
Il Fatto
La ricorrente, coniuge superstite di un militare deceduto, ha chiesto alla Corte dei conti di accertare la dipendenza da causa di servizio del decesso del coniuge, quale presupposto per la concessione della pensione di reversibilità di privilegio e del correlato equo indennizzo. Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva escluso il nesso eziologico, e il Ministero della difesa aveva respinto il riconoscimento.
La ricorrente è titolare di pensione indiretta, in compartecipazione con figlia minore, ma non ha mai presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. Si sono costituiti il Ministero della difesa e l’I.N.P.S., chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile richiama anzitutto il principio delle Sezioni riunite (sentenza n. 12/2023/QM/PRES del 17 agosto 2023), secondo cui è ammissibile il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di causa di servizio, domandi il positivo accertamento della dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, pur senza aver presentato domanda amministrativa di pensione.
Il giudicante ritiene tuttavia di discostarsi da tale conclusione. Rileva che l’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 riferisce l’unicità dell’accertamento al solo caso di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e non anche a quello di diniego. La lettura estensiva accolta dalle Sezioni riunite non sarebbe allineata al dato testuale, con conseguente disarmonia sistematica.
In ogni caso, anche seguendo l’orientamento delle Sezioni riunite, il giudice osserva che la domanda giudiziale è avulsa dalla conformazione del rapporto sostanziale. La ricorrente ha chiesto in sede amministrativa solo il riconoscimento della dipendenza e l’equo indennizzo, senza mai manifestare un interesse alla pensione privilegiata. Lo scopo-fine invocato non è attuale e potrebbe non divenire mai tale.
Il giudice richiama il principio per cui la natura professionale dell’infermità non è questione pregiudiziale, ma elemento costitutivo del diritto, non suscettibile di accertamento incidentale autonomo (Cass. n. 17803 del 2015; Cass. n. 29577 del 2022). Ammettere la domanda consentirebbe all’interessato di scegliere il giudice indipendentemente dalla finalità perseguita, aggirando il riparto di giurisdizione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Il giudizio è definito su questione preliminare e, avuto riguardo alle oscillazioni della giurisprudenza, le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
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Nota della Redazione
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