Rinuncia agli atti e mancata notifica del decreto: estinzione del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 352 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico pubblico, cui si applica il rito del lavoro, la mancata comparizione delle parti alla prima udienza e l’espressa dichiarazione del ricorrente di rinunciare agli atti del giudizio, per sopravvenuto difetto di interesse e per non aver notificato alla controparte il decreto di fissazione dell’udienza, impongono la dichiarazione di estinzione del giudizio. I principi di oralità, concentrazione ed immediatezza comportano, in caso di assenza delle parti, la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo. Gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. vanno interpretati in senso costituzionalmente orientato, alla luce degli artt. 24 e 111 Cost., in funzione della ragionevole durata del processo e dell’efficienza processuale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare, titolare di trattamento pensionistico calcolato con il sistema c.d. “misto”, ha chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, cioè con aliquota di rendimento al 44%, oltre rivalutazione e interessi. Con atto di messa in mora l’11.05.2021 ha diffidato l’Istituto previdenziale al pagamento, senza ottenere riscontro.
Con atto depositato il 28.09.2023 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, non avendo più interesse alla trattazione, e di non aver notificato all’INPS il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza. L’INPS, perciò, non si è costituito. All’udienza nessuno è comparso.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico rileva anzitutto un dato processuale essenziale: agli atti non è presente la prova della rituale notifica alla parte resistente del decreto di fissazione dell’udienza odierna, benché questo sia stato comunicato a cura della Segreteria il 26.09.2023. Manca dunque il presupposto per un contraddittorio compiuto.
All’assenza di prova della notifica si affianca l’espressa dichiarazione del ricorrente di voler rinunciare agli atti del giudizio, non avendo più interesse alla prosecuzione dello stesso. Il difetto di interesse è quindi dichiarato dalla stessa parte, che non ha attivato il contraddittorio nei confronti dell’Istituto previdenziale.
La Corte trae da questi elementi la conseguenza processuale: deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Il percorso argomentativo muove dai principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche al processo pensionistico pubblico. Tali principi impongono, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo.
Il riferimento normativo è agli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., ai quali va data un’interpretazione costituzionalmente orientata, in coerenza con gli artt. 24 e 111 Cost. e con i principi di ragionevole durata del processo e di efficienza processuale. L’assenza delle parti all’udienza, quindi, non resta neutra: produce l’effetto estintivo.
La decisione non si pronuncia sul merito della domanda di rideterminazione della pensione, che resta assorbita. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e nulla dispone per le spese, non essendosi costituita la parte resistente.
Nota della Redazione
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