Rinuncia congiunta delle parti ed estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 681 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, sottoscritta dai difensori di tutte le parti muniti di procura speciale e depositata anteriormente all’udienza, integra i requisiti previsti dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ. e determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ne consegue che il giudizio di legittimità è dichiarato estinto, senza pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. La declaratoria di estinzione non integra un’ipotesi di inammissibilità originaria del ricorso, con la conseguenza che non trovano applicazione le condizioni per il raddoppio del contributo unificato previste dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine dall’opposizione proposta da una banca avverso un decreto ingiuntivo emesso in suo danno per il pagamento di una somma pretesa a titolo di garanzia fideiussoria, relativa al contratto di affitto di tre opifici industriali stipulato nel novembre 2012 tra una società fallita e la società affittuaria.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e dichiarato inammissibile la domanda di pagamento avanzata in sede di opposizione dalla curatela. La Corte d’appello, in riforma, aveva condannato la banca al pagamento in favore della curatela e, in accoglimento della domanda della banca nei confronti della chiamata in causa, aveva condannato quest’ultima a rifondere quanto versato. Avverso la sentenza di appello la banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la società in liquidazione ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Prima dell’udienza le parti hanno depositato un atto di rinuncia congiunta, sottoscritto dai difensori di tutte le parti, autorizzati mediante procure speciali in atti. La Corte ha verificato in via pregiudiziale la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., rilevando che l’atto depositato il 29 settembre 2024 risulta conforme alla previsione normativa.

Accertata la regolarità della rinuncia, il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità a norma dell’art. 391 cod. proc. civ. La declaratoria di estinzione assorbe ogni altra questione dedotta con i motivi di ricorso principale e incidentale, che restano conseguentemente non esaminati.

La Corte ha poi escluso la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, richiamando l’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., che espressamente prevede il non luogo a provvedere in ordine alle spese in caso di estinzione per rinuncia.

Quanto al contributo unificato, il Collegio ha precisato che, trattandosi di inammissibilità non originaria, non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Il raddoppio del contributo, infatti, presuppone una declaratoria di inammissibilità originaria del ricorso, evenienza che non si verifica quando il processo si conclude per rinuncia sopravvenuta degli atti.

A sostegno di tale conclusione la Corte ha richiamato il proprio precedente Cass. n. 13636 del 2015, che ha escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, nei casi di definizione del giudizio per causa diversa dall’inammissibilità originaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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