La prova del danno da assegno circolare falso non può fondarsi sull’importo facciale del titolo (Cass. civ. Sez. 1 n. 2289 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per la negoziazione di un assegno circolare rivelatosi falso, il danno non è desumibile dall’importo facciale del titolo, trattandosi di un documento privo di validità, ma deve essere specificamente allegato e provato dal danneggiato. L’offerta formulata dall’acquirente-truffatore non costituisce elemento sufficiente per la determinazione del danno, altresì perché il truffatore potrebbe offrire importi non corrispondenti a quelli commerciali. La violazione o falsa applicazione di norme di diritto non può essere dedotta per censurare un accertamento di natura fattuale, quale la valutazione delle risultanze probatorie e la mancata dimostrazione del danno.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver venduto online un orologio di valore, riceveva come corrispettivo un assegno circolare che si rivelava falso. Conveniva in giudizio la banca negoziatrice e la presunta banca emittente per sentirle condannare al risarcimento dei danni, ottenendo una pronuncia favorevole in primo grado, che liquidava il danno in misura corrispondente all’importo del titolo. La corte territoriale, riformando la sentenza, rigettava la domanda per mancata prova del valore del bene, ritenendo non utilizzabile il principio di non contestazione e non sufficiente l’importo del falso assegno per determinare il danno. Avverso tale decisione il soccombente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sui titoli di credito, sul presupposto che l’entità del diritto dovesse essere individuata da quanto scritto nel titolo stesso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condividendo la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ., e ha ribadito che il vizio di violazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non può essere utilizzato per censurare l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, la quale attiene alla valutazione del giudice di merito. Le doglianze concernenti la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, se non sorrette da un vizio motivazionale specificamente dedotto, sono estranee al sindacato di legittimità.
Nel merito, la Corte ha precisato che le argomentazioni relative alle caratteristiche dei titoli di credito sono pertinenti solo per il possessore di un titolo genuino, non per chi dispone di un titolo falso, che non può essere negoziato. Il ricorrente non aveva agito per il rifiuto del pagamento, ma per l’erronea informazione sulla bontà del titolo, sicché il danno avrebbe dovuto essere parametrato al valore dell’orologio, non già all’importo facciale del falso assegno.
La Corte ha inoltre rimarcato che la determinazione del danno richiedeva la prova della sua entità, non potendo valere a tal fine la sola offerta formulata dall’acquirente-truffatore, il quale avrebbe potuto offrire importi non corrispondenti a quelli commerciali. La mancata indicazione di marca, modello e caratteristiche del bene, necessaria anche per una eventuale valutazione equitativa, ha reso legittimo il rigetto della domanda.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all’ulteriore sanzione pecuniaria ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., in ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., configurandosi un’ipotesi di abuso del processo.
Nota della Redazione
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