Rinuncia congiunta al ricorso e raddoppio del contributo unificato (Cass. civ. Sez. II n. 1102 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia congiunta al ricorso, sottoscritta dai difensori di tutte le parti che hanno dato atto di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, integra i requisiti dell’art. 390, comma 2, cod. proc. civ. e determina, a norma dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione. Alla declaratoria non residua pronuncia sulle spese. Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto: la misura opera nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione, della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità, e, trattandosi di misura eccezionale a valenza sanzionatoria, è di stretta interpretazione, insuscettibile di applicazione estensiva o analogica.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio promosso dalla società debitrice davanti al Tribunale di Roma nei confronti della banca e della cessionaria del credito per far accertare l’illegittimità del computo degli interessi e l’effettivo ammontare del credito residuo. Il Tribunale aveva dichiarato la natura anatocistica del computo degli interessi moratori e determinato il credito. La Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello principale, aveva rideterminato l’importo, rigettando gli appelli incidentali. Nel corso del secondo grado era intervenuto il fallimento della società appellante, con costituzione in prosecuzione del curatore.

Avverso la sentenza di appello la cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi e la banca ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi. La società fallita ha resistito con controricorso. Dopo un primo rinvio dell’adunanza camerale, disposto su istanza congiunta per la pendenza di trattative, il ricorso è stato nuovamente assegnato alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Intervenuta la soluzione transattiva, tutte le parti, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno fatto pervenire istanza congiunta di estinzione del processo, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La Corte rileva che l’atto di rinuncia congiunta al ricorso soddisfa i requisiti di forma e contenuto richiesti dall’art. 390, comma 2, cod. proc. civ.

Ne deriva, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., la declaratoria di estinzione del giudizio di Cassazione. La Corte precisa che, in ragione dell’intervenuta concorde definizione, non residua alcuna pronuncia sulle spese.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda i riflessi del contributo unificato. Il raddoppio va escluso, perché tale misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. La Corte richiama sul punto Cass. n. 6888 del 2015.

Il collegio sottolinea, inoltre, che la misura ha carattere eccezionale e latamente sanzionatorio, con la conseguenza che è di stretta interpretazione, come affermato da Cass. n. 19562 del 2015. Essa non è quindi suscettibile di interpretazione estensiva o analogica e non può essere applicata alla diversa ipotesi dell’estinzione per rinuncia congiunta.

La decisione si chiude con la declaratoria di estinzione del giudizio, senza ulteriori statuizioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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