La mancanza di estratti conto non consente il ricalcolo del saldo se non è colmabile con altri elementi di prova (Cass. civ. Sez. 1 n. 5612 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito derivante da clausole nulle del contratto di conto corrente è onerato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., della prova dei fatti costitutivi della propria domanda. La mancanza di alcuni estratti conto, iniziali o intermedi, non impedisce al giudice di merito di valutare il fondamento della pretesa solo laddove la lacuna documentale sia colmabile attraverso altri elementi di prova, anche argomenti di prova ex art. 116 cod. proc. civ., in funzione di un risultato attendibile di ricostruzione del saldo finale. La valutazione in ordine alla sufficienza del materiale probatorio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi giuridici o per anomalie motivazionali, non anche per una diversa ricognizione delle risultanze istruttorie.
Il Fatto
La società correntista conveniva in giudizio la banca per sentir accertare la nullità di talune clausole del contratto di conto corrente e ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite per interessi ultralegali, anatomicistici, commissioni e spese non pattuite. La società deduceva che il saldo negativo apparente risultante dal conto non fosse dovuto e che da un corretto ricalcolo emergesse un saldo a proprio favore.
Il Tribunale di Taranto, con sentenza non definitiva, dichiarava la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale e di quella di determinazione del tasso mediante “uso piazza”, disponendo consulenza tecnica per il ricalcolo del saldo. All’esito dell’istruttoria contabile, il Tribunale respingeva la domanda per mancanza di prova. La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la decisione, ritenendo la domanda di ripetizione sfornita di prova a causa della frammentarietà della documentazione prodotta, e dichiarava inammissibile l’appello incidentale della banca per difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. e sul vizio di motivazione, dichiarandoli inammissibili. Quanto alla dedotta violazione delle regole sull’onere della prova, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui tale vizio sussiste solo se il giudice di merito attribuisce l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie, e non anche quando si contesta il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, come accaduto nel caso di specie.
La censura della ricorrente, pur rivestita di vizi di violazione di legge, è stata ritenuta tutta versata “in fatto”, volta a rimettere in discussione il governo del materiale probatorio operato dai giudici di merito. La Corte ha precisato che la valutazione della sufficienza delle prove offerte rispetto all’obiettivo di un ricalcolo attendibile del saldo spetta al prudente apprezzamento del giudice di merito, potendo essere censurata in sede di legittimità solo se fondata su criteri giuridici erronei o se la motivazione presenta anomalie che la rendano carente del requisito minimo costituzionale.
La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la doglianza motivazionale, non essendo stato illustrato il fatto storico decisivo oggetto di omesso esame e risultando la decisione impugnata conforme a quella di primo grado, ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.
Nel rigettare i primi tre motivi, la Corte ha chiarito che la propria giurisprudenza, pur avendo affermato che l’assenza di estratti conto non impedisce di valutare la domanda del correntista, subordina tale possibilità alla condizione che la mancanza sia colmabile con altri elementi di prova o con la condotta processuale delle parti. Tali valutazioni sono però di pertinenza esclusiva del giudice di merito, il quale deve verificare se sussista la prova delle illegittime appostazioni o se la carenza documentale possa essere superata. Neppure la circostanza che il consulente tecnico non avesse rilevato l’impossibilità oggettiva del ricalcolo è stata ritenuta idonea a inficiare la motivazione, spettando al giudice valutare l’attendibilità del risultato cui perviene il proprio ausiliario.
Il quarto motivo, concernente l’asserito ordine di esibizione impartito alla banca nel quesito al CTU, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La ricorrente ha dedotto un’erronea valutazione di una risultanza processuale, ovvero del contenuto dell’ordinanza di conferimento dell’incarico, senza illustrare il fatto storico decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame e senza muovere una censura in termini di erronea applicazione della regola di giudizio sull’onere probatorio, tentando invece una surrettizia revisione del giudizio di merito. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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