Rinuncia congiunta al ricorso per cassazione ed estinzione del processo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19526 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia congiunta al ricorso per cassazione, sottoscritta dalla ricorrente e accettata dalla controricorrente per essere stata la controversia conciliata con accordo transattivo, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., con esclusione di ogni statuizione sulle spese processuali e sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera, infatti, soltanto nei casi di rigetto o di inammissibilità del ricorso, non anche in quello di estinzione del processo per rinuncia.

Il Fatto

La vicenda origina dall’accertamento, in primo grado, del diritto di una giornalista pubblicista, assunta con contratto a tempo parziale presso la redazione di una società editrice, all’inquadramento quale giornalista redattrice professionista a far data dal 23 marzo 2015, con condanna della società al relativo inquadramento e alle differenze retributive.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 753/2019, respingeva il gravame della società, che proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi; la lavoratrice resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia congiunta al ricorso nell’interesse della ricorrente, con relativa accettazione della controricorrente, per essere stata la controversia conciliata con un accordo transattivo.

Il Collegio ha ritenuto sussistenti le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del processo. La norma subordina l’effetto estintivo alla rinuncia agli atti accettata dalla controricorrente e all’insussistenza di un interesse alla prosecuzione del giudizio.

Quanto alle spese, la Corte ha nulla disposto richiamando l’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., che in caso di estinzione rimette la regolazione delle spese alla valutazione del giudice.

È stata invece esclusa la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Il Collegio ha osservato che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 richiama letteralmente i soli esiti di rigetto o di inammissibilità, non anche quello di estinzione del processo. Sul punto la motivazione richiama due precedenti conformi della Suprema Corte, le ordinanze n. 3688/2016 e n. 23175/15.

Il percorso argomentativo muove dunque dalla lettera della norma sul contributo unificato, che non consente un’interpretazione estensiva in malam partem; la declaratoria di estinzione resta così priva di conseguenze economiche ulteriori a carico della parte rinunciante.

La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo, nulla disponendo in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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