Inammissibile il ricorso che censura la valutazione dei fatti di merito (Cass. civ. Sez. II n. 21353 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, investe in modo diretto l’apprezzamento dei fatti di causa è inammissibile, perché l’operazione valutativa è riservata alla esclusiva competenza del giudice di merito. Le censure che non siano autonome, ma sostenute unicamente da una diversa ricostruzione dei fatti, si risolvono nella richiesta di un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. Il ricorso è altresì inammissibile quando la sentenza impugnata si fondi su distinte ragioni, ciascuna in grado di sorreggerne il decisum: in tal caso esso deve investire, con autonomi motivi, ciascuna di esse.

Il Fatto

Un imprenditore convenne in giudizio una società dinanzi al Tribunale, chiedendo il pagamento di una somma per opere aggiuntive ordinate dalla committente nel corso dell’esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto il ripristino di un complesso immobiliare. La società contestò la pretesa e chiese, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per vizi delle opere e mancato completamento.

Il Tribunale accolse in parte le rispettive domande e, operata la compensazione, condannò la società al pagamento della differenza. La Corte di appello di Bari riformò la decisione, rigettando la domanda dell’appaltatore diretta ad ottenere l’integrazione del prezzo. L’imprenditore propose quindi ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi — che denunciano violazione degli artt. 194, 696 e 696-bis, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1657, 1659, 1661, 1662, 1665, 1671 e 2727 cod. civ. — sono stati trattati congiuntamente e dichiarati tutti inammissibili.

La Corte di legittimità ha rilevato che la sentenza impugnata aveva rigettato la domanda di integrazione del prezzo sulla base di tre ragioni tra loro autonome: le opere asseritamente aggiuntive erano in realtà già ricomprese nel contratto originario; il prezzo era stato determinato globalmente, con espressa clausola di invariabilità anche in caso di variazioni di qualsiasi entità e natura; non era stata fornita la prova che le varianti fossero state richieste dalla committente.

Il Collegio ha concordato con la valutazione del Procuratore Generale, secondo cui le censure investono in modo diretto l’apprezzamento dei fatti operato dalla Corte di appello, cioè un’operazione valutativa riservata per legge alla esclusiva competenza del giudice di merito, a garanzia del libero convincimento del giudice, non sindacabile in sede di legittimità. Le violazioni di legge denunciate non sono autonome, ma sostenute unicamente da una diversa ricostruzione dei fatti: si lamenta l’errore di diritto non in relazione ai fatti accertati, ma perché essi sarebbero diversi. Anche la censura sull’interpretazione del contratto è stata ritenuta generica, poiché si limita a richiamare risultanze della consulenza tecnica d’ufficio o documentali che il giudice ha esaminato e di cui si contesta solo il mancato apprezzamento nel senso voluto dalla parte.

La Corte ha poi evidenziato un ulteriore profilo di inammissibilità: il ricorso non prospetta censure all’argomentazione con cui la Corte distrettuale ha rigettato la domanda per la invariabilità del prezzo pattuita in contratto. Tale affermazione costituisce, nel percorso motivazionale, una ratio decidendi autonoma, capace da sola di sorreggere la decisione. In mancanza di specifiche censure, il ricorso è inammissibile, secondo il principio consolidato per cui, quando la sentenza è fondata su distinte ragioni, ciascuna idonea a sorreggerne il decìsum, il ricorso deve investirle tutte con autonomi motivi (Cass. n. 13880 del 2020; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 22753 del 2011). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *