Rinuncia agli atti e estinzione del processo contabile per sopravvenuta illegittimità costituzionale (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 41 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione posta a fondamento della pretesa erariale fa venir meno l’illiceità della condotta contestata e, con essa, uno degli elementi costitutivi della responsabilità. Il pubblico ministero contabile può quindi rinunciare agli atti, ex art. 110 c.g.c., quando la sopravvenienza normativa o giurisprudenziale incida in modo determinante sull’impianto accusatorio. L’accettazione della rinuncia, senza condizioni, da parte del convenuto consente al collegio di dichiarare l’estinzione del processo, con esclusione di ogni pronuncia sulle spese ai sensi del comma 7 dell’art. 110 c.g.c..

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il sindaco di un Comune, nella sua qualità di rappresentante legale dell’ente, chiedendo la condanna al pagamento di una somma in favore dell’Inps per omesse ritenute che avrebbero determinato un danno erariale da indebita erogazione del reddito di cittadinanza. L’accusa riguardava la mancata individuazione, fino al giugno 2021, delle figure del Coordinatore e del Responsabile dei controlli anagrafici sulle istanze, con conseguente accoglimento di domande prive del requisito di residenza decennale in Italia.

Dopo l’invito a dedurre e un supplemento istruttorio, la Procura aveva ridotto la pretesa a una sola posizione, riferita al periodo di permanenza in carica del convenuto. Questi si è costituito eccependo, in via pregiudiziale, la carenza dell’elemento oggettivo dell’illiceità, richiamando la sent. n. 31/2025 della Corte costituzionale, che ha ridotto il requisito di residenza da dieci a cinque anni.

La Motivazione della Corte

All’udienza, il Procuratore regionale ha formulato rinuncia agli atti, motivandola con la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale che ha modificato i requisiti temporali di accesso al beneficio. Il difensore del convenuto, che aveva già sollevato la questione nelle proprie difese, ha accettato la rinuncia senza condizioni.

Il collegio ha constatato la rinuncia, ex art. 110 c.g.c., e ne ha verificato il fondamento nella sopravvenienza di una dichiarazione di illegittimità costituzionale. La Corte cost., sent. n. 31/2025, ha determinato il venir meno dell’illiceità della condotta contestata, facendo cadere il presupposto della pretesa risarcitoria.

Preso atto dell’accettazione della rinuncia da parte del difensore del convenuto, il collegio ha dichiarato l’estinzione del processo, senza pronunciare sulle spese, in applicazione del comma 7 dell’art. 110 c.g.c.. La definizione in rito assorbe ogni ulteriore questione, comprese le eccezioni sul riparto di competenze tra indirizzo politico e gestione e sulla insussistenza dell’elemento soggettivo.

La decisione conferma che, nel processo contabile, la caducazione costituzionale della norma di riferimento incide direttamente sulla possibilità stessa di proseguire l’azione di responsabilità, prevalendo su ogni valutazione di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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