Rinuncia all’impugnazione in appello contabile ed estinzione del giudizio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 75 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di appello, la rinuncia all’impugnazione va tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio. La prima ha natura sostanziale, costituendo modo improprio di designare la rinuncia al diritto sostanziale dedotto in giudizio, ed è immediatamente efficace anche senza l’accettazione della controparte. Essa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La rinuncia agli atti del giudizio, invece, non implicando necessariamente rinuncia alla pretesa sostanziale, è efficace solo se accettata. Ne deriva che, in caso di rinuncia all’impugnazione, il giudice d’appello dichiara estinto il giudizio, con le spese a carico di chi le ha sostenute ai sensi dell’art. 111, c. 8, c.g.c..

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per il Molise. Il rappresentante legale di un’associazione di volontariato, convenzionalmente legata all’azienda sanitaria regionale, era stato condannato in sede penale per essersi appropriato di somme destinate alla remunerazione dei volontari. Da tale condotta la Procura aveva fatto derivare un danno all’immagine della Regione e dell’azienda sanitaria, quantificato in una somma doppia rispetto a quella oggetto dell’appropriazione.

Il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità dell’atto di citazione, ritenendo non integrato il presupposto di procedibilità per il danno all’immagine, poiché la condanna riguardava un delitto contro il patrimonio e non uno dei delitti previsti dal capo I, titolo II, libro II, del codice penale. La Procura regionale proponeva appello. Nel corso dell’udienza la Procura generale rinunciava all’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale la posizione dell’appellato, ritualmente evocato in giudizio ma non costituito, dichiarandone la contumacia ai sensi del combinato disposto degli artt. 182, c. 5, e 93 c.g.c.

Il nodo giuridico centrale riguarda gli effetti della rinuncia all’impugnazione. Il nuovo codice di giustizia contabile disciplina, all’art. 110 c.g.c., soltanto la rinuncia agli atti del giudizio. Per la rinuncia all’impugnazione, non espressamente regolata, occorre fare riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza.

Richiamando la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2670 del 2020; Cass. n. 5112 del 2014), la Corte ribadisce la distinzione tra rinuncia agli atti del giudizio e rinuncia all’azione, che, se interviene dopo il giudizio di primo grado, è solitamente detta rinuncia all’impugnazione. Quest’ultima designa in modo improprio la rinuncia al diritto sostanziale dedotto in giudizio e, a differenza della rinuncia agli atti, è immediatamente efficace anche senza accettazione della controparte, facendo venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare (Cass. n. 8387 del 1999, Cass. n. 5556 del 1995).

La rinuncia agli atti del giudizio, non implicando necessariamente rinuncia alla pretesa sostanziale, è invece efficace solo se accettata. Da qui la conseguenza decisiva: la rinuncia all’impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sull’oggetto del gravame, indipendentemente dall’accettazione della controparte (Cass. n. 2670 del 2020).

Nello stesso senso la Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. I App. n. 225 del 2023, n. 335 del 2023, nn. 424, 483 e 484 del 2017; Sez. III App. n. 31/2020 e n. 165/2020), secondo cui la rinuncia all’impugnazione consolida la soccombenza in ragione del passaggio in giudicato e, avendo natura sostanziale, non richiede l’accettazione di controparte.

Su queste basi, visti gli artt. 111 e 188 c.g.c., il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ai sensi dell’art. 111, c. 8, c.g.c., le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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