Responsabilità contabile del notaio e autonomia dal giudizio penale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 70 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativo-contabile per il mancato riversamento delle imposte riscosse dai clienti ha natura risarcitoria e non sanzionatoria, sicché non integra una seconda persecuzione punitiva ai sensi dell’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU. Il giudizio contabile e quello penale sono tra loro autonomi, avendo oggetti diversi, e tra essi difetta il rapporto di pregiudizialità che l’art. 106 c.g.c. richiede per giustificare la sospensione del giudizio. In presenza di doloso occultamento del danno, il termine di prescrizione dell’azione erariale decorre dal momento in cui la segnalazione investigativa delinea il pregiudizio nelle sue componenti essenziali, non dalla mera percepibilità dei versamenti ridotti da parte dell’amministrazione finanziaria.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con sentenza n. 110/2022 aveva condannato un notaio, nella qualità di sostituto di imposta e di agente contabile, al pagamento di oltre centomila euro in favore dell’amministrazione finanziaria. L’addebito riguardava il doloso mancato riversamento delle somme incassate dai clienti per il pagamento dei tributi relativi a dieci atti rogati negli anni 2012 e 2013.
Il condannato ha impugnato la sentenza davanti alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, deducendo la prescrizione dell’azione erariale, la violazione del giusto processo e del ne bis in idem per la mancata sospensione in attesa del processo penale, e la errata quantificazione del danno quanto a una porzione del tributo.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio conferma la decorrenza del termine individuata dal giudice territoriale. Il dies a quo della prescrizione quinquennale va collocato al luglio 2016, quando la Guardia di Finanza ha trasmesso alla Procura regionale la dettagliata segnalazione di danno erariale. Solo allora il pregiudizio è stato disvelato nei suoi caratteri essenziali, a seguito di perquisizioni, sequestri dei fascicoli non ufficiali dello studio ed escussione di testimoni.
Non vale la tesi dell’appellante secondo cui la decorrenza risalirebbe agli anni 2012-2013, per la conoscenza dei fatti da parte dell’amministrazione finanziaria e per gli avvisi di liquidazione emessi. Il Collegio osserva che gli avvisi riguardavano solo sette dei dieci atti e che l’amministrazione poteva percepire al più un oggettiva diminuzione patrimoniale, non l’articolato schema fraudolento. L’art. 2935 cod. civ. e il consolidato orientamento della Corte dei conti confermano tale lettura in presenza di reati.
Il secondo motivo è respinto. La responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi degli artt. 82 del r.d. n. 2440/1923, 52 del r.d. n. 1214/1934, 18 del d.P.R. n. 3/1957 e 1 della legge n. 20/1994, ha natura risarcitoria. Lo conferma la giurisprudenza sovranazionale, dalla sentenza Rigolio c. Italia del 2014 alla pronuncia A e B c. Norvegia del 2016, alle tre sentenze della Grande Sezione della CGUE del 20 marzo 2018 e alla Corte cost. n. 43/2018. Il Collegio richiama anche la più recente Rigolio c. Italia del 9 marzo 2023, che ha escluso la violazione dell’art. 6, par. 2, CEDU.
Quanto alla pregiudizialità, il processo contabile e quello penale si collocano in reciproca indipendenza, avendo oggetti diversi. Manca dunque il presupposto dell’art. 106 c.g.c. per la sospensione. Il giudice contabile può utilizzare le risultanze degli atti penali previo vaglio critico, purché non si uniformi alla decisione del giudice penale e valuti autonomamente gli elementi costitutivi della responsabilità. Nel caso di specie l’appellante non è stato prosciolto, ma condannato.
Sul terzo motivo il Collegio rileva che la censura non può essere accolta: difetta la prova della pronuncia tributaria e, in ogni caso, gli obblighi del notaio quale pubblico ufficiale obbligato al riversamento permangono indipendentemente dalla dichiarata prescrizione del debito.
Nota della Redazione
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