Accesso agli atti sulle valutazioni dirigenziali e ripartizione del budget (TAR Lombardia n. 1580 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti amministrativi, la legittimazione spetta a chiunque dimostri che i documenti richiesti abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, a prescindere dalla loro lesività. L’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 non richiede la prova della fondatezza della pretesa sostanziale: il diritto di accesso attribuisce un potere procedimentale strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante. Ove l’istanza sia formulata in forma non nominativa, l’ostensione dei dati sulla ripartizione del budget non arreca danno ai terzi e l’amministrazione non può negarla invocando la natura autonoma delle valutazioni individuali. Sussiste quindi l’obbligo di concedere l’accesso ai documenti richiesti con la sola copertura dei nominativi dei soggetti valutati.
Il Fatto
Il ricorrente, già dirigente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha chiesto di accedere all’allegato A della deliberazione del Presidente n. 251/2025/A del 12 giugno 2025, recante le valutazioni dei responsabili di primo livello ai fini dell’attribuzione della gratifica per l’anno 2024, nonché alle comunicazioni contenenti criteri e motivazioni di quelle valutazioni. L’amministrazione ha concesso l’accesso alla sola valutazione numerica personale, negando la conoscenza dei voti degli altri valutati.
Avverso il diniego, espresso nella nota prot. 60560 del 1° settembre 2025, il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo la violazione degli artt. 22 e 24, comma 7, legge n. 241/1990, sul presupposto che il sistema di valutazione non sia realmente autonomo, esistendo un budget condiviso. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la successiva nota prot. 84898 del 4 dicembre 2025, con cui l’accesso era stato limitato ai dati della sola direzione di cui era stato responsabile. In udienza ha dichiarato di rinunciare ai motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della rinuncia ai motivi aggiunti, dichiarandone l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Passa quindi all’esame del ricorso introduttivo, che ritiene fondato. Dagli atti risulta che ARERA, con la deliberazione n. 251/2025/A, ha disposto il pagamento degli emolumenti accessori ai dirigenti; con il diniego ha di fatto impedito al ricorrente di conoscere la ripartizione del budget complessivo dell’anno di riferimento.
La giurisprudenza amministrativa — richiamata nelle pronunce TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 277 del 2023, TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 1080 del 2020 e TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2345 del 2024 — riconosce la legittimazione all’accesso a chi dimostri che gli atti abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla loro lesività.
Nel caso concreto è fuori dubbio che la ripartizione del budget tra i dirigenti produca effetti diretti o indiretti sul ricorrente. È altresì assodato che l’accesso non nominativo richiesto non comporta alcun danno per i terzi, come conferma la mancata opposizione di tutti i controinteressati, ai quali il ricorso è stato notificato per pubblici proclami.
Quanto all’argomento dell’amministrazione secondo cui la tutela del ricorrente sarebbe possibile a prescindere dalla conoscenza delle valutazioni dei colleghi, il Collegio osserva che esso attiene a un eventuale giudizio di merito, estraneo alla cognizione di questo giudice. La difesa dell’ente finisce anzi per rafforzare la tesi del ricorrente: se la documentazione è irrilevante ai fini del giudizio sulla ripartizione degli incentivi, a maggior ragione non vi sono ragioni per negarne l’accesso in assenza di lesione dei diritti dei terzi.
Richiamando Cons. Stato, Ad. plen., n. 6/2006, il Collegio ribadisce che il diritto di accesso è collegato a un interesse giuridicamente rilevante, rispetto al quale si pone in rapporto di strumentalità: chi chiede l’accesso non deve dimostrare la fondatezza della pretesa sostanziale prima di aver ottenuto i documenti. Il ricorso va dunque accolto, con obbligo di permettere l’accesso ai documenti richiesti, con la sola copertura dei nomi dei soggetti che usufruiscono della ripartizione dei fondi, entro venti giorni dal ricevimento della sentenza. Le spese sono compensate in ragione della costituzione personale del ricorrente.
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Nota della Redazione
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