Giudicato e prova dell’inadempimento nell’ottemperanza per la carta docente (TAR Lazio n. 13475 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione consegue alla mancata prova, da parte di quest’ultima, di aver dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato. I presupposti della pretesa riconosciuta dal titolo esecutivo non sono sindacabili in tale sede. Decorso infruttuosamente il termine assegnato per l’ottemperanza, il giudice può nominare fin da subito il commissario ad acta, che provvede in sostituzione dell’Amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Fatto
Una docente adiva il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero alla corresponsione della prestazione oltre interessi e rivalutazione. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata ai fini esecutivi, ma l’Amministrazione non vi aveva dato seguito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali del ricorso per ottemperanza: il giudicato era regolarmente formato e la notificazione all’Amministrazione era avvenuta nelle forme di legge, con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso. La competenza del Tribunale amministrativo è stata affermata ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero si era costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della sentenza. A fronte di tale silenzio, l’allegato inadempimento è rimasto privo di contestazione. Il Tribunale ha richiamato i principi di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, secondo cui spetta a chi afferma di aver adempiuto dimostrarlo: l’Amministrazione non avendo offerto prova dell’esecuzione del giudicato, la pretesa della ricorrente è stata accolta.
Il Tribunale ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dalla sentenza non possono essere riesaminati in sede di ottemperanza: il giudice di tale fase è vincolato al contenuto del titolo esecutivo e deve limitarsi a garantirne l’attuazione. Ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, nominando fin d’ora, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, previa richiesta della ricorrente.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti di competenza.
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Nota della Redazione
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